Cosa succede se il veicolo dovesse passare di mano? In merito interviene una legislazione precisa che stabilisce chi e quando dovrà versare il Bollo auto.
Il Bollo auto resterà. Fugati tutti i dubbi circa la possibile cancellazione (come si è visto che non ci sarà), restano tutte le prerogative essenziali per il saldo della tassa sull’automobile. L’unica eccezione aveva riguardato i debiti non saldati relativi al decennio 2000-2010 e per cifre al di sotto dei 5 mila euro. Per il resto, pur se le eventuali nuove misure restano ad appannaggio delle Regioni, il Bollo auto resta per tutti quei veicoli iscritti regolarmente al Registro nazionale. I termini di pagamento andranno rispettati al pari di tutti gli altri anni, anche se occorrerà prestare attenzione alle nuove direttive circa i veicoli inquinanti.
Non sarà tuttavia l’unica eventualità da tenere d’occhio. La situazione tipo che potrebbe far cambiare le carte in tavola è la vendita dell’auto. Un caso limite che, spesso, finisce per insinuare il dubbio su chi, realmente, sia tenuto al pagamento della tassa. Per fugare ogni possibile incertezza, basterebbe fare affidamento alla legge vigente. Per la precisione, al comma 29, articolo 5 del Decreto Legge n. 953 del 1982, nel quale si specifica chiaramente che al pagamento sono tenuti proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio. In pratica, gli utilizzatori dal pubblico registro automobilistico.
Bollo auto, chi e quando paga in caso di veicolo venduto
L’obbligo del pagamento, chiaramente, decade nel momento in cui il veicolo venga cancellato dal registro. Inoltre, tale obbligo sussisterà solo per i periodi di imposta nel quale i veicoli sono utilizzati. Nel momento in cui gli stessi siano oggetto di compravendita, quindi, interviene il D.M. 462/98 del Ministero dell’Economia, nel quale si specifica che il Bollo auto è dovuto per autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo con motore a benzina, diesel, GPL o metano. Stesso discorso per motori elettrici con potenza fiscale superiore a 9 cavalli, se immatricolati fino al 31 dicembre 1997. Stesso discorso per gli autoscafi iscritti nei pubblici registri e con potenza effettiva superiore a 35KW o a 47 CV. Qualora si tratti di prima immatricolazione, il Bollo auto dovrà essere corrisposto a decorrere dal mese in cui la stessa è avvenuta. Entro il successivo se avvenisse negli ultimi dieci giorni del mese.
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Per questo è bene tenere d’occhio la data di immatricolazione. Ma anche in caso di vendita dell’auto, il pagamento seguirà regole precise legate al momento del passaggio. Nello specifico, a dover versare il Bollo auto sarà il proprietario rilevato nell’ultimo giorno utile per l’effettuazione del pagamento. Se, per esempio, la tassa può essere pagata entro il 30 del mese successivo a quello della scadenza, a sostenere il pagamento sarà la persona che, a quella data, risulta proprietaria del veicolo. L’impostazione generale resta questa, al netto di possibili modifiche territoriali. Il Bollo, infatti, resta una tassa regionale, con possibilità decisionali anche in merito alle normative sui veicoli inquinanti.