Al momento di contrarre un mutuo, solitamente non viene contemplata l’ipotesi su cosa accadrebbe in caso di separazione. Su questo interviene la legge.
Nel momento in cui si acquista un immobile, il comune denominatore è sempre quello del mutuo. A meno di casi particolari, certo, ma la richiesta di un prestito di una certa entità a un istituto bancario è una consuetudine più che una pratica, riguardante probabilmente quasi il 100% dei casi. Anzi, per la verità il mutuo rappresenta delle volte anche un ostacolo, in quanto al fine di concedere un prestito, la banca necessita di garanzie specifiche che, soprattutto per i giovani, potrebbero risultare complicate da fornire. Anche per questo, spesso, le coppie optano per la soluzione del mutuo cointestato. Ovvero, un contratto aperto a nome di due intestatari, decisamente più solido nel momento in cui si richiedono determinate garanzie.
Il problema del mutuo cointestato sorge quando accade l’imprevisto. Ossia, in caso di separazione e conseguente status di ex coniugi dei contraenti. La questione andrebbe teoricamente affrontata già nel momento in cui si sottoscrive il contratto di mutuo. In questo senso, una delle soluzioni è attribuire a uno dei due il pagamento della rata. Ad esempio, l’ex coniuge potrebbe scegliere di pagare di tasca propria la rata per l’immobile per poi detrarre la spesa dall’importo di un eventuale assegno di mantenimento. Una soluzione che presume una dichiarazione apposita nell’ambito di una separazione consensuale.
Mutuo cointestato, quando i coniugi diventano ex: ecco cosa può succedere
Sulla questione va fatta una precisazione: la legge, infatti, stabilisce che la rata del mutuo continuerà a gravare su entrambi gli interessati, a prescindere dalla situazione patrimoniale al momento del matrimonio. In pratica, si scelga la comunione o la separazione dei beni, non farà differenza ai fini del versamento. Il coniuge, infatti, non uscirà dal contratto di mutuo e, per questo, qualsiasi scelta avrà effetto unicamente sui due contraenti, non sulla banca. Un’altra possibile opzione è la cosiddetta “cessione della quota”. Ovvero, quest’ultima passa interamente a uno dei due contraenti, previo consenso dell’istituto di credito. Questo perché la banca dovrà valutare che, effettivamente, il coniuge “prescelto” possa offrire le garanzie necessarie.
Nel caso vi fossero dei figli minorenni nati dal matrimonio, il giudice dovrà valutare che la scelta della cessione della quota sia conforme alle loro necessità. In questi casi, la scelta stessa di vendere l’immobile potrebbe creare condizioni di disagio per la prole e, per questo, impedire che il giudice omologhi l’accordo di separazione. Altro discorso ancora quando la separazione non consensuale. In questo caso, i due contraenti dovranno rivolgersi a un giudice al quale spetterà il compito di dividere il patrimonio che hanno in comune. Posto che nel ostro Paese non figurano accordi prematrimoniali come categoria contrattuale, il contratto in sé non potrà regolamentare gli aspetti scaturiti dalla separazione. Mantenimento e tutela andranno garantite dal giudice.