Chi ha saltato la scadenza di dicembre (caduta il 16), potrà ricorrere al ravvedimento operoso. La rateizzazione dell’Imu seguirà comunque queste procedure.
Solitamente, i pagamenti non ammettono deroghe. Specie quando si tratta delle tasse. L’unica variabile può manifestarsi nel momento in cui si richiede un pagamento rateizzato. Un’opzione possibile, in realtà, anche nel caso si fosse saltata la scadenza, pur con le dovute sanzioni applicate. La scadenza dell’Imu ad esempio, arrivata lo scorso 16 dicembre, può concedere ai ritardatari l’opportunità del frazionamento dell’importo dovuto. Considerando i 25 milioni di proprietari di immobili aggiuntivi alla prima casa, si parla di un catino da oltre 10 miliardi di euro, suddiviso fra le rate di giugno e dicembre.
Prima e seconda rata vanno versate rispettando le scadenze fissate. In caso contrario, si dovrà agire secondo le norme del ravvedimento operoso, nel qual caso sarà consentito di accedere alla riduzione delle sanzioni per il versamento in ritardo. Sarà il Comune a notificare l’importo dovuto sulla base di un accertamento esecutivo, volto al recupero delle somme non arrivate a destinazione. Qui saranno incluse sia le sanzioni amministrative che gli interessi. Qualora il contribuente lo richieda potrà quindi procedere alla rateizzazione dell’importo Imu.
Per richiedere la rateizzazione, la domanda andrà inoltrata al Comune di residenza. Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2020, la ripartizione concessa sarà fino a 72 rate mensile, a patto che il debitore versi in condizioni di obiettiva difficoltà economica, anche temporanea. E’ il comma 797, invece, a stabilire la durata massima della ripartizione del debito nel caso in cui gli importi siano superiori a 6.000,01 euro. In questa circostanza, il frazionamento massimo dell’importo Imu da versare non potrà essere inferiore a 36 rate mensili. Una questione diramata da un’ulteriore nota indicativa da parte del Ministero dell’Economia, sulla base dei rilievi del Dipartimento delle Finanze del 21 luglio scorso.
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Secondo quanto emerso dall’indagine, sono gli enti locali a godere di “un’ampia potestà regolamentare” in materia. L’unica eccezione riguarda proprio il limite inderogabile, ovvero nel caso in cui gli importi siano superiori a 6.000,01 euro. Per i quali, come detto, varrà una durata massima della rateizzazione pari a 36 rate mensili. Una procedura che, in sostanza, non differisce più di tanto da altre procedure di ripartizione di un debito erariale. Per l’Imu, infatti, varrà un discorso simile a Tari e altre imposte obbligatorie che possono essere soggette a ritardo o mancato pagamento. A tal fine, però, dovranno essere dimostrate effettive condizioni di bisogno. Per far questo, il più delle volte, è sufficiente un modello Isee.