Qualora il Bollo auto fosse scaduto, pagarlo sarà sufficiente per tenersi al riparo dalle conseguenze? Tutto dipende dal ritardo accumulato…
Nonostante si tratti di una tassa obbligatoria, il Bollo auto è forse quella più “dimenticata” di tutte. Nel senso che la possibilità di saldarla durante l’anno porta spesso a rimandarne il pagamento, portando i proprietari dei veicoli a ritrovarsi con l’incombenza della nuova annata senza aver onorato il pagamento delle vecchie pendenze. Una situazione piuttosto frequente, una violazione del calendario fiscale e, per questo, con delle precise sanzioni applicate. Tutto nonostante la Regione (perché di tassa regionale si tratta) provveda a inviare, qualche giorno prima della scadenza, un avviso di pagamento con la relativa data in cui il bollettino andrà saldato.
La tassa automobilistica è gestita quindi sia dalle Regioni che, eventualmente, dalle Province autonome, come nel caso di Trento e Bolzano. Uniche eccezioni, le amministrazioni del Friuli-Venezia Giulia e della Sardegna, le quali hanno ceduto la gestione del Bollo auto all’Agenzia delle Entrate. A ogni modo, qualunque sia l’autorità gestente, la tassa riguarderà gli stessi contribuenti: ovvero i proprietari di veicoli regolarmente immatricolati, con registrazione nel Pubblico registro automobilistico.
Bollo auto, pagamento in ritardo: è sufficiente per sistemare le cose?
Il termine ultimo del pagamento del Bollo auto, viene fissato all’ultimo giorno del mese che segue a quello di immatricolazione della vettura. Come detto, però, nonostante il promemoria dell’ente regionale può capitare di ritrovarsi a saldare il tutto oltre la data di scadenza. In questo caso, scatteranno immediatamente gli interessi di mora, ovvero una percentuale dello 0,3% all’anno. Inoltre, si applicheranno le relative sanzioni, le quali lieviteranno man mano che il ritardo andrà ad accrescersi. Il tutto considerando la pratica del ravvedimento operoso, che consentirà di accedere a delle pratiche di pagamento concordate.
LEGGI ANCHE >>> Bollo auto, non pagare è possibile: ecco in quali casi
Per quanto riguarda le sanzioni, l’applicazione si attesterà allo 0,1% dell’importo complessivo se il ritardo non supererà i 14 giorni. Tra il quindicesimo e il trentesimo, invece, scatteranno sanzioni pari all’1,50% della somma complessiva. Percentuale che salirà ancora in caso di ritardi compresi fra 30 e 90 giorni e fra 90 giorni e 12 mesi. Rispettivamente, l’applicativo salirà all’1,67% e al 2,75%. Va inoltre ricordato che oltre l’anno di ritardo non sarà più possibile usufruire del ravvedimento operoso. In questo caso, meglio prepararsi alla stangata: l’applicativo per omesso versamento salirà al 30%, con un interesse ulteriore dello 0,5% per ogni semestre di ritardo ulteriore. Meglio cerchiare in rosso le date di scadenza sul calendario.