Nessuna possibilità per cumulare i due trattamenti. La funzione previdenziale dell’assegno di invalidità lo rende speculare a tutti gli effetti a una pensione.
Abbiamo spesso visto come le prestazioni concesse per chi soffre condizioni di disabilità possano variare in base alla percentuale di invalidità riconosciuta. In tutti i casi, però, va tenuto conto che una misura come l’assegno ordinario concesso a chi possiede determinati requisiti (sia sanitari che contributivi) è inquadrata come prestazione previdenziale a tutti gli effetti. Questo perché la somma concessa viene fuori dal calcolo dei contributi versati dal lavoratore al momento del manifestarsi della condizione. Il rapporto tra percentuale di invalidità e assegno percepito, vale soprattutto al momento del passaggio alla pensione.
Ad esempio, come riferisce Money.it, si pone il caso della cumulabilità dell’assegno ordinario alla pensione di vecchiaia. In un caso specifico, con invalidità all’80% e diritto al trattamento pensionistico per ragioni anagrafiche. Bisogna tuttavia tornare a specificare le funzioni previdenziali di cui si parlava sull’Aoi. Questo, infatti, non consente l’accesso alla pensione anticipata ma esclusivamente a quella di vecchiaia. Un passaggio fondamentale, anche se almeno un’eccezione è possibile.
Assegno ordinario di invalidità: come funziona la cumulabilità
Di fatto, l’assegno ordinario di invalidità può essere equiparabile a una pensione a tutti gli effetti. E l’unica via per l’accesso all’anticipo prima dei 67 anni (età minima per accedere al trattamento pensionistico ordinario) sarebbe la cosiddetta pensione anticipata per lavoratori invalidi. La quale richiede una percentuale pari all’80% e il requisito dell’impiego nel settore privato. Restano fuori dalla possibilità, quindi, sia gli autonomi che i dipendenti pubblici. Sul piano contributivo, invece, necessari almeno 20 anni di versamenti. Anagraficamente, “bastano” 61 anni per gli uomini e 56 per le donne.
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Non basterà, comunque, aver raggiunto sia i requisiti anagrafici che contributivi. Da quel momento, infatti, occorrerà un ulteriore anno (12 mesi complessivi) affinché scatti la decorrenza del trattamento richiesto. Il che non pone molte differenze rispetto all’attesa per il pensionamento ordinario, previsto a 67 anni. Per quanto riguarda la cumulabilità, non vi sono possibilità: assegno ordinario di invalidità e pensione vengono calcolati sui contributi versati (gli stessi). E, per questo, non possono dar luogo a due trattamenti versati in contemporanea, nemmeno per un breve lasso di tempo. Ne consegue che, al momento del passaggio anticipato alla pensione, l’Aoi verrebbe sospeso. In caso di pensionamento ordinario, invece, verrebbe semplicemente trasformato nel medesimo trattamento.