Una parte obbligatoria della vita in condominio. Le rate devono essere onorate ma non sempre è chiaro quali e quante siano.
Vivere in un contesto indipendente può portare sia vantaggi che svantaggi. Fra i primi, chiaramente, rientra l’assenza di spese legate alla manutenzione (e al mantenimento) del condominio, ovvero tutti quei costi che chiunque viva in un immobile abitato da diversi inquilini è tenuto a onorare. Si tratta infatti di spese riferibili alle parti in comune dell’edificio e che, per questo, gravano su tutti coloro che ne risultano comproprietari. Solitamente, il tutto si risolve in una rata mensile, più o meno elevata, e in un conguaglio finale destinato a saldare eventuali eccedenze del bilancio consuntivo rispetto al preventivo. Tuttavia, se questo appare chiaro, non sempre lo è il modo di ripartizione.
Le spese del condominio, infatti, pur convogliate in un unico bollettino non possono essere identificate con una sola voce. Perlopiù, come detto, si tratta degli spazi comuni ma subentrano anche beni utilizzati, come l’acqua, gli interventi ordinari, il costo delle utenze della luce e così via. Una serie di voci tutte inserite in un bilancio stilato appositamente e approvato da tutti i condomini. Il Codice civile determina quali siano i beni in comune, indicando nello specifico il suolo dove sorge l’edificio, facciata, androne, tetto e altre aree, come i parcheggi e i servizi comuni.
Il grosso delle spese è rappresentato da quelle ordinarie, ovvero i costi più frequenti per la gestione e la manutenzione dell’intero condominio. Nella fattispecie, ci si riferisce alla pulizia delle scale e delle altre parti comuni dell’edificio ma anche alla manutenzione e alla revisione dei serramenti, così come degli impianti elettrici (citofoni, ascensore ed eventuali cancelli). Il gruppo include anche il controllo e la riparazione degli impianti di illuminazione, sia interni che esterni, con eventuale sostituzione di lampadine, cavi elettrici e tubature. Figurano inoltre l’assicurazione dello stabile e le spese relative alla parcella dell’amministratore del condominio.
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La normativa di riferimento, come detto, è quella del Codice civile che, fra gli articoli 1123 e 1126, regola anche la ripartizione delle spese. Tutto si basa sui millesimi, ovvero le quote di comproprietà delle parti comuni. Utilizzando il criterio proporzionale rispetto al valore totale dell’immobile e in base al valore della singola unità. Sommando i vari millesimi, il totale raggiungerà il risultato di 1.000, ovvero il valore attribuito in modo convenzionale all’edificio tutto. A meno che non vi siano eccedenze, le quali verranno affrontate in fase di conguaglio, la rata condominiale verrà determinata dai millesimi in modo proporzionale al valore dell’unità immobiliare. Il che dovrebbe garantire una ripartizione equa. Anche se è chiaro che non tutto può essere inquadrato dai freddi numeri.