Usufruire del Superbonus 110% è possibile. Occhio, però, ai possibili controlli del Fisco. Ecco cosa c’è da sapere in merito.
Misura volta ad incentivare gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione degli edifici, il Superbonus 110% si presenta, senz’ombra di dubbio, come uno degli incentivi più apprezzati. Tale agevolazione, infatti, eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per lo svolgimento di determinati interventi. Tra questi, ad esempio, le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
I soggetti interessati, pertanto, possono usufruire direttamente della detrazione con la propria dichiarazione dei redditi. In alternativa possono optare per uno sconto diretto in fattura da parte del fornitore che effettua gli interventi oppure cedere il credito a terzi. Un’opportunità molto importante, che necessità di prestare attenzione a determinati elementi. Vi sono, infatti, alcuni movimenti che il Fisco non perdona.
Superbonus 110%, occhio al Fisco: in questo caso può bloccare i pagamenti
Il Superbonus 110% ha attirato in poco tempo l’interesse di un gran numero di persone che grazie a questa agevolazione possono, finalmente, svolgere tanti lavori che nel corso degli anni sono stati rimandati. Al fine di poter beneficiare di questa misura è possibile sfruttare la cessione del credito o lo sconto diretto in fattura.
A prescindere dalla soluzione prescelta, bisogna in ogni caso fare attenzione al Fisco. Come sottolinea La Legge per tutti, infatti, vi sono alcuni casi in cui l’Agenzia delle Entrate può decidere di bloccare i pagamenti.
In seguito alle modifiche alla normativa, infatti, sono previsti dei “controlli preventivi che potrebbero mandare a monte tutto il beneficio nel caso in cui ci fosse qualcosa di poco chiaro“. Ne consegue, quindi, che il Fisco possa decidere di bloccare i pagamenti oppure richiedere, dopo qualche anno, la restituzione di eventuali crediti inesistenti.
Cessione del credito e sconto in fattura: quando scattano i controlli dell’Agenzia delle Entrate
A tal proposito ricordiamo che sia per la cessione del credito d’imposta che per lo sconto in fattura bisogna trasmettere telematicamente all’Enea le asseverazioni rilasciate sugli interventi. Il contribuente deve inoltre comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate la propria scelta entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti dei lavori.
Proprio partendo da questa comunicazione, quindi, il Fisco può intervenire e bloccare i pagamenti inerenti il Superbonus 110%. Dopo aver ricevuto la comunicazione inerente la cessione del credito o lo sconto in fattura, infatti, il Fisco può effettuare dei controlli in modo tale da verificare che i dati siano corretti e soprattutto che i soggetti richiedenti ne abbiano effettivamente diritto.
L’Agenzia delle entrate può quindi “sospendere, fino a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni“, di crediti legati al Superbonus edilizio 110%, “anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo“. In caso di irregolarità o comunque profili a rischio, quindi, salta tutto.
Al contrario, se non vengono rilevate incongruenze o comunque decorrono 30 giorni dalla data di invio della comunicazione senza che l’Agenzia si sia fatta sentire, vuol dire che la cessione del credito o lo sconto in fattura sono efficaci a tutti gli effetti. Allo stesso tempo non bisogna mai abbassare la guardia e soprattutto non buttare la documentazione.
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L’Agenzia delle Entrate, infatti, può continuare a effettuare controlli e richiedere il recupero di eventuali somme ottenute indebitamente dal contribuente. Questo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si è verificata la violazione.