Cosa accade se il nostro conto corrente è stato pignorato? Soluzioni per questo problema e per l’assegnazione di alloggi popolari.

Basta qualche errore di valutazione per ridursi a dover pagare dei debiti. Se questi però diventano sempre più pesanti, è possibile addirittura incappare in un conto corrente pignorato. E in questo caso, è difficile averne uno dove farsi accreditare lo stipendio, se non si sa che mosse fare. Quando si parla di conti, la trappola è sempre dietro l’angolo, ad esempio i bonifici ai figli che potrebbero costarvi caro. Ed ecco perché è meglio conoscere le soluzioni.
Altro intoppo comune è quello degli alloggi popolari. Qui però le difficoltà sono legate più che altro ad un’eventuale morte di un coniuge, ma anche qui negli anni i contribuenti hanno avuto molte difficoltà, perché non conoscevano le procedure esatte. Andiamo con ordine.
Cosa posso fare, se il conto corrente è pignorato
Partiamo dal presupposto che averne uno pignorato non vuol dire non poter aprire un nuovo conto corrente. Ma possono accadere anche due cose spiacevoli: la banca nega questa possibilità, oppure i creditori estendono il loro pignoramento sul nuovo conto. Se si apre un conto corrente in un diverso istituto di credito, invece, tutto questo non accade. Certo, a meno che i creditori non siano informati ed allora possono andare ad intaccare lo stesso, il nuovo conto.
In tal caso, bisogna necessariamente fare una precisazione: se sul conto erano presenti somme prima della notifica del pignoramento, i creditori possono pignorare la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale. Quindi per capire di cosa si tratta, è necessario moltiplicare l’assegno sociale, per tre. Nel 2021, tale somma era di 459,83 euro.
Tutte le somme in eccesso dalla somma complessiva di 1379,49 euro, sono assolutamente pignorabili. Discorso diverso se lo stipendio si riferisce a buste paga accreditate sul conto dopo la notifica dell’atto di pignoramento. In quel caso, solo un quinto dello stipendio risulta pignorabile. Sugli alloggi popolari invece c’è una soluzione a tutto. Se a morire è il coniuge che aveva la concessione dell’alloggio, il contratto passerà direttamente al convivente. Questo però avviene solo in un caso e cioè che il defunto, risulti già nel nucleo familiare della persona che resta in vita ed inoltre, che l’ente concedente emetta un provvedimento di ricognizione positiva dopo i controlli del caso.