La misura ponte dell’Assegno temporaneo, varata per i nuclei familiari, riceve una prima proroga: gli arretrati potranno essere richiesti fino al 31 ottobre.
La notizia girava ormai da qualche giorno ma, nelle scorse ore, l’Inps ha ufficializzato il tutto, facendo tirare un gran sospiro di sollievo a diversi contribuenti. La misura dell’Assegno temporaneo, ovvero la versione provvisoria di quello che, a partire da gennaio 2022, diventerà l’Assegno unico, ha ricevuto una proroga per quanto riguarda i pagamenti degli arretrati. Fissata inizialmente al 30 settembre, l’Inps ha optato per lo spostamento del calendario, così da permettere a coloro rimasti fuori dal “doppio accredito” di ricevere anche i soldi dei mesi precedenti.
L’Assegno temporaneo è stato istituito a luglio, con possibilità di inoltrare domanda fino al 31 dicembre 2021. Dopo quella data, infatti, subentrerà il provvedimento definitivo, che andrà ad accorpare diversi bonus già esistenti destinati a figli e famiglia. Tuttavia, per l’ottenimento degli arretrati relativi proprio al mese di luglio e ad agosto, l’Istituto di Previdenza sociale aveva fissato la deadline alla fine del mese scorso, salvo poi ripensarci e dar comunicazione dello spostamento dei termini al 31 ottobre 2021.
Assegno temporaneo, c’è la proroga: cosa dice l’Inps
Le mensilità oggetto dell’erogazione, saranno quelle a decorrere dalla data dell’1 luglio 2021. Per ottenerle, quindi, il beneficiario della prestazione dovrà inoltrare richiesta apposita entro e non oltre la nuova scadenza. L’Istituto applica quindi la revisione disposta dal dl 30 settembre 2021, in materia di materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP. Resta comunque l’unica variazione in seno all’Assegno temporaneo: la naturale scadenza della misura tutta, infatti, resta quella del 31 dicembre, come specificato dall’Inps nello stesso messaggio.
Come detto, a partire dal prossimo anno la platea dei beneficiari si allargherà sensibilmente. Potranno accedervi tutti coloro che, finora, ricevevano i bonus compatibili con il nuovo provvedimento. Al momento, infatti, rientrano fra gli aventi diritto esclusivamente i nuclei familiari che non hanno diritto all’Assegno familiare. Fra questi, rientrano coloro con redditi derivanti esclusivamente da attività lavorativa autonoma (commercianti, artigiani, ecc..). L’importo è commisurato al nucleo familiare e al reddito complessivo. Dal terzo figlio in poi, si riceve il 30% del beneficio in più, 50 euro aggiuntivi per i disabili. Per quanto riguarda il reddito, un Isee fino a 7 mila euro garantisce 167,50 euro al mese e a figlio. Sono 217,8, invece, qualora ve ne fossero almeno tre. Superati i 50 mila euro di reddito, il beneficio decade automaticamente.