Pressing dell’Agenzia delle Entrate: il 30 settembre è l’ultimo giorno per la presentazione del 730. Dopodiché, rimarranno le soluzioni d’emergenza.
La condensazione di appuntamenti del 30 settembre comprende anche scadenze importanti per la nostra regolarità dichiarativa. Accanto a Rottamazione ter, Saldo e stralcio e tutte le altre incombenze fiscali, l’Agenzia delle Entrate è in pressing anche sulla dichiarazione dei redditi, con presentazione del Modello 730 del 2021 (relativo all’anno d’imposta 2020) fissata al massimo entro l’ultimo giorno del mese in corso. Scadenza valida sia per il precompilato che per il 730 ordinario. Un appuntamento da non mancare per non incorrere in conseguenze spiacevoli.
Eppure, omettere la dichiarazione dei redditi è tutt’altro che infrequente da parte di qualche contribuente. L’obbligo della presentazione del 730, infatti, impone a ogni cittadino di presentare allo Stato la sua fisionomia reddituale, che sia lavoratore dipendente che pensionato. Tendenzialmente, l’utilizzo del Modello in questione è privilegiata rispetto ad altri strumenti pur potenzialmente utilizzabili, come il Modello Redditi Persone Fisiche. Ma cosa accade se viene omessa la dichiarazione?
Dichiarazione dei redditi, 730 omesso: come muoversi
Una volta saltata la scadenza del 30 settembre, si avrà in realtà un’ultima chance. E questa verrà offerta proprio dal Modello Redditi Persone Fisiche, per il quale la scadenza è fissata al 30 novembre 2021. In caso di ulteriore mancanza, l’extrema ratio sarà la dichiarazione tardiva, per la quale si avranno a disposizione 90 giorni di tempo, con sanzione prevista di 25 euro. Qualora il contribuente inadempiente non dovesse provvedere nemmeno in questo lasso di tempo (novanta giorni successivi al 30 novembre), la sanzione sarà inevitabile.
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Per quanto riguarda le modalità di invio, la trasmissione del Modello 730, così come del Modello Redditi, dovrà avvenire sempre per via telematica. A provvedere può essere direttamente il contribuente oppure un intermediario incaricato, ossia un commercialista, un consulente del lavoro o l’operatore di un Caf. Inoltre, la dichiarazione verrà considerata presentata nel momento in cui l’Agenzia delle Entrate completerà la ricezione dei dati. La comunicazione in cui si attesta l’avvenuta ricezione sarà considerata l’attestazione del completamento della procedura. Anche in questo caso, la trasmissione avverrà per via telematica.