Tutto confermato dall’Agenzia delle Entrate. La proroga al 15 settembre ci sarà e non impedirà di rateizzare il dovuto. Ecco come.
Era stato uno dei dubbi più attanaglianti delle ultime settimane, prima che l’Agenzia delle Entrate arrivasse a risolvere le diatribe e diradare le ultime nubi. Ci ha pensato la risoluzione n. 53/E del 5 agosto a chiarire la questione della proroga dei versamenti delle imposte, posticipata al 15 settembre su alcune delle più importanti scadenze. Soprattutto, sotto il riflettore dell’ente sono finite le possibili rateizzazioni delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, sia Iva che Irap.
In sostanza, la proroga sui versamenti al 15 settembre riguarda una nutrita schiera di scadenze e comprenderà anche i contribuenti in regime forfettario. La proroga è stata stabilita dall’articolo 9-ter del Decreto Sostegni-bis, che cambia i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale (sulle attività produttive) e quelle risultanti dalle dichiarazioni Iva. Prorogati anche i versamenti con scadenza tra il 30 giugno e il 31 agosto 2021, così come i contributi Inps.
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Come detto, si tratta di un parterre piuttosto ampio di interessati. Innanzitutto, rientrano nella proroga coloro che esercitano le attività oggetto dell’estensione sia in forma di impresa che di lavoro autonomo. Indifferentemente che vengano o meno applicati gli Indici sintetici di affidabilità (Isa). Inclusi anche coloro che dichiarano ricavi o compensi con ammontare al di sotto del limite previsto da decreto ministeriale per ciascun Isa. Si tratta di un importo, quindi, pari o inferiore ai 5.164.569 euro. Proroga anche per i regimi forfettari.
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Tuttavia, come avviene anche nei periodi ordinari di contribuzione, per gli interessati sarà possibile richiedere la rateizzazione degli importi dovuti. La proroga, infatti, non impedisce di usufruire del frazionamento delle somme dovute. Addirittura, chi lo volesse, potrebbe decidere di pagare il tutto nei periodi ordinari, senza usufruire della proroga. A ogni modo, per rateizzare il pagamento, come stabilito dall’Agenzia delle Entrate, occorrerà indicare a quale categoria di beneficiari si appartiene. Per i titolari di Partita Iva, ad esempio, i versamenti sono rateizzati così:
Per tutti gli altri, invece, il calendario sarà il seguente: