Un lavoratore che rifiuta il vaccino può essere sospeso dal lavoro? Esistono dei precedenti e un articolo del Codice civile che sembra indicare la strada.
Qualcuno parla di “effetto Draghi”. Ovvero, un nuovo rialzo delle prenotazioni per il vaccino anti-Covid a seguito dell’annuncio del premier di rendere il Green Pass obbligatorio in alcuni contesti. Tuttavia, una buona dose di protesta rimane e mette proprio la certificazione (quindi implicitamente il vaccino) al centro della contestazione. Non è comunque solo questione di ristoranti al chiuso o di aeroplani. Con la prospettiva di ricominciare, in autunno, le attività ordinarie con una probabile quota di vaccinati piuttosto elevata, sorge un dubbio piuttosto rilevante.
Cosa potrebbe accadere sul posto di lavoro? Un dipendente che dovesse rifiutare di sottoporsi al siero anti-Covid, potrebbe arrivare a essere sospeso da mansioni e stipendio? Un problema tutt’altro che secondario: con la risalita dei contagi dovuta alla variante Delta e gli indicatori di ripresa economica (e quindi maggior interazione fra le persone), tutto diventa più complicato. Anche sui luoghi di lavoro. La sospensione del dipendente no vax, peraltro sembra avere già qualche precedente.
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Alcune sentenze, nei mesi scorsi, sono state pronunciate su casi simili. I dipendenti non favorevoli al vaccino sono incorsi, in alcune circostanze, in una sospensione dal posto di lavoro. Qualche settimana fa, ad esempio, la questione era stata dibattuta a Modena. Il giudice del lavoro ha respinto il ricorso presentato da alcune dipendenti di una cooperativa operante in una rsa, sospese per il rifiuto di vaccinarsi. Nonostante tutte avessero adottato le misure di sicurezza (mascherine, guanti, ecc.). In precedenza era accaduto lo stesso: in Veneto, alcuni mesi fa, altri lavoratori no vax avevano ricevuto una sospensione.
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In ogni caso, la normativa di riferimento è stato l’articolo 2087 del Codice civile. La questione è la tutela della salute nei luoghi di lavoro, a norma di legge a carico del datore di lavoro. Inoltre, anche una direttiva comunitaria del 2020 impone azioni preventive nei confronti di alcune malattie, fra le quali anche il Covid-19. I casi in oggetto, riguardavano tutti delle strutture sanitarie, quindi dei contesti in cui il lavoratore contrario al vaccino si ritrova a stretto contatto con persone di maggiore fragilità. In altri luoghi di lavoro, invece, lo stesso articolo 2087 precisa che la tutela dell’integrità fisica dev’essere garantita. A meno che non esistano soluzioni di compromesso, ad esempio la ridistribuzione delle mansioni.