Il datore di lavoro è obbligato ad erogare il Bonus Irpef in busta paga al dipendente anche per l’anno 2021. Vediamo come funziona e chi otterrà i 1.200 euro.
La Legge di Bilancio 2021 ha confermato l’erogazione del Bonus Irpef come identificatore del taglio del cuneo fiscale. Il datore di lavoro agendo in qualità di sostituto di imposta deve versare 100 euro mensili in busta paga per un limite massimo di 28 mila euro annui di reddito complessivo. La somma corrisponde ad un trattamento integrativo che non concorre alla formazione della base imponibile valida per la formazione del reddito.
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La somma erogata con il bonus non è fissa ma direttamente proporzionale al reddito. Ma mano che il reddito del dipendente aumenta, infatti, l’importo dell’agevolazione diminuisce. Il calcolo effettivo deve tener conto di due differenti misure dedicate ai lavoratori e alla necessità di ridurre l’incidenza dei prelievi fiscali sui redditi da lavoro dipendente.
In un primo caso parliamo di un trattamento integrativo che corrisponde all’idea iniziale del Bonus Renzi dedicato ai percettori di reddito da lavoro dipendente o reddito assimilato. L’importo corrisponderà a 1.200 euro e sarà erogato ai lavoratori con reddito inferiore a 28 mila euro all’anno. I 100 euro mensili dovranno essere corrisposti al dipendente per tutto il 2021.
Le prestazioni lavorative comprese tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, invece, saranno coinvolte dalla seconda misura. Parliamo di una detrazione rivolta ai lavoratori con reddito annuo compreso tra 28 mila e 40 mila euro.
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I beneficiari del Bonus Irpef sono i lavoratori che percepiscono un reddito da lavoro dipendente, un reddito assimilato, i percettori di borse di studio, assegno o sussidio per studio e formazione professionale, coloro che percepiscono compensi come soci di cooperative di produzione e lavoro, i sacerdoti, i revisori di società e associazioni e i collaboratori di giornali, riviste, enciclopedie e simili.
Destinatari sono, poi, coloro che percepiscono compensi per la partecipazione a collegi e commissioni, per lo svolgimento di lavori socialmente utili e per le prestazioni pensionistiche erogate nel settore della previdenza complementare. Anche i percettori di Naspi possono usufruire del bonus da 1.200 euro così come i soggetti che beneficiano di sussidi economici riconosciuti come sostegno al reddito.
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Rimangono fuori dal bonus tutti coloro che hanno un reddito annuo superiore ai requisiti tenendo conto, però, che nella somma non si devono includere l’indennità Covis, il bonus mamma, il Rdc, i redditi figurativi dell’abitazione principale, il bonus natività o baby sitting, il premio di risultato, gli assegni familiari e l’assegno di maternità statale.
Non hanno diritto al bonus, poi, i titolare di partita IVA, di tfr, di redditi di impresa o professionali, di trattamenti pensionistici e di Naspl anticipata che è stata domandata all’Inps per l’avvio di una attività.