Sistema della tracciabilità, le regole dalla circolare 7/e del Fisco. Ecco come dimostrare i pagamenti ed evitare di perdere la detrazione.
Tracciabilità è la parola d’ordine per il futuro. Il sistema Cashback è stata solo una parte della rivoluzione anti-contanti, visto e considerato quello che sta accadendo per numerosi istituti di credito, pronti a togliere di mezzo gli sportelli atm e dare un taglio alla pratica del prelievo. Tuttavia, il vento di cambiamento non si ferma qui. Per quanto riguarda la tracciabilità delle detrazioni Irpef, il Fisco ha messo in campo anche i Caf e gli altri intermediari abilitati, tramite circolare n. 7/e del 25 giugno. Il mandato è semplice: i soggetti in questione possono procedere alla verifica al pari degli uffici dell’amministrazione finanziaria demandati allo svolgimento del controllo.
Questo significa che, come spiegato dall’Agenzia delle Entrate, la verifica necessaria avviene nel momento in cui il sistema di pagamento tracciabile sia dimostrato tramite documenti diversi rispetto alla fattura, alla ricevuta fiscale o al documento commerciale. Per esempio, l’estratto conto della carta di credito. In questo caso, solo le informazioni essenziali al visto di conformità vengono analizzate dai soggetti. Ogni altra informazione superflua verrà depennata dagli stessi.
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In sostanza, il sistema della tracciabilità si rafforza di ulteriori normative di supporto. Specie per quanto riguarda gli oneri che concedono il diritto alla detrazione Irpef del 19%. Non esiste, al momento, una strategia di semplificazione delle procedure. Per questo, il metodo di dimostrazione del pagamento tracciabile resta l’annotazione in fattura o in qualunque altro documento speculare (come la ricevuta fiscale). In tal modo, verrà snellita la pratica una volta giunta sul tavolo dell’ufficio di intermediazione. Qualora l’annotazione o comunque l’attestazione non sia presente, si dovrà procedere alla prova del pagamento tramite ricevuta di versamento bancario o postale.
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Una dimostrazione essenziale quella della tracciabilità, dal momento che in sua assenza salterà in automatico il diritto alla detrazione Irpef del 19%. Restano comunque le eccezioni dei pagamenti scaricabili per i quali il requisito della tracciabilità non è necessario (ad esempio i farmaci). L’alternativa alla fattura parlante restano quindi le prove in forma cartacea dell’avvenuta transazione secondo le modalità richieste. In casi estremi è possibile ricorrere all’estratto conto, ma solo come ultima ipotesi. Dovranno infatti risultare tutte le informazioni necessarie in grado di favorire il lavoro dell’intermediario. Altrimenti, la detrazione salta comunque.