Come avviene la notifica delle cartelle esattoriali? Esistono delle circostanze in cui non è valido? Ecco tutte le risposte.
Siamo abituati a chiederci quando ma soprattutto perché una cartella esattoriale può arrivare nella nostra buca delle lettere. Molto spesso, però, non diamo peso al come questa può essere notificata. Un dettaglio, tuttavia, che può fare la differenza considerando che potrebbe determinare anche la validità del provvedimento stesso. In quale modo, dunque, deve avvenire la notifica di un atto come le cartelle esattoriali? Bisogna tener conto innanzitutto di un particolare: il provvedimento può essere considerato notificato anche se il destinatario non l’ha materialmente ricevuto. A determinate condizioni naturalmente.
Per quanto riguarda le cartelle esattoriali, solitamente si parla di notifica quando la consegna dell’atto avviene materialmente, da parte degli ufficiali della riscossione o anche degli agenti della municipale. In alternativa, a eseguire la consegna possono essere dei messi del comune di appartenenza. Il plico deve essere recapitato direttamente al destinatario presso la sua abitazione o nel luogo in cui ha posto la sede principale del suo lavoro (per un medico, ad esempio, il suo studio). La cartella può essere recapitata anche a un convivente del destinatario, purché appartenente al medesimo nucleo familiare.
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Cartelle esattoriali, quando è notificata anche senza la consegna
Come detto, può avvenire che anche un mancato recapito fisico possa portare le cartelle esattoriali a essere considerate notificate. Ad esempio, uno dei mezzi utilizzati potrebbe essere quello della Posta certificata (Pec), indirizzato al destinatario e risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata (Ini-Pec). In caso di casella piena, l’Agenzia delle Entrate Riscossione dovrà attendere almeno sette giorni per effettuare un nuovo tentativo. In caso accadesse di nuovo, la notificazione avverrebbe tramite deposito telematico dell’atto sul sito InfoCamere.
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Tuttavia, qualora questo accadesse, occorrerebbe informare il destinatario tramite una raccomandata, con notifica dichiarata a decorrere dal quindicesimo giorno seguente alla pubblicazione dell’avviso su InfoCamere. Restando alla Pec, in caso di allegato non leggibile il destinatario dovrà informare il mittente (anche attraverso il proprio legale), così da procedere a un nuovo invio. Va ricordato che l’unico indirizzo da ritenere valido, qualora si ricevesse la notifica su Pec, è quello certificato dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Ossia protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it risultante in IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).