Importanti cambiamenti in vista per i giovani che vogliono accedere al mutuo prima casa. Il governo Draghi, infatti, è pronto a venire in loro aiuto, ma non mancano le contraddizioni.
Casa dolce casa. Il posto sicuro dove potersi rifugiare e staccare finalmente la spina dai vari impegni della vita quotidiana. Non è un caso, quindi, che si cerchi sempre di rendere l’ambiente particolarmente accogliente e in grado di rispecchiare i propri gusti personali. Allo stesso tempo non si può fare a meno di pensare a come, molte volte, non si disponga, purtroppo, della somma di denaro necessaria per riuscire ad acquistarne una. Proprio in questo ambito, pertanto, giunge in nostro aiuto il mutuo per la casa, che ci aiuta a realizzare il proprio sogno. Una forma di credito indubbiamente importante, a cui non tutti riescono purtroppo ad accedere.
A partire dall’anticipo, fino ad arrivare all’assenza di eventuali garanzie, infatti, non tutti hanno la possibilità di accedere a tale misura. Una situazione che sembra aver, finalmente, attirato l’interesse anche del governo. Ne sono una chiara dimostrazione i vari interventi, a sostegno dei giovani under 36, così come previsto nel Decreto Sostegni Bis. Misure indubbiamente importanti, che lasciano comunque spazio ad alcune contraddizioni. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.
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Mutuo giovani, attenti alle contraddizioni: cosa c’è da sapere
Stando a quanto previsto dal Decreto Sostegni Bis, il governo è pronto ad offrire degli aiuti ai giovani under 36 che desiderano acquistare la prima casa. Le agevolazioni in questione riguardano le compravendite e i contratti di mutuo stipulati tra 26 maggio 2021 e 30 giugno 2022. Per gli acquisti non soggetti a Iva, ad esempio, è prevista l’esenzione dalle imposte di registro, da quelle ipotecarie e catastali sugli atti di compravendita, di nuda proprietà e di usufrutto di abitazioni non di lusso, oltre che l’esenzione dell’imposta sostitutiva sull’atto di mutuo.
In caso di acquisto da un’impresa e relativo pagamento dell’Iva, invece, viene riconosciuto un credito di imposta che può essere sfruttato come compensazione nella dichiarazione Irpef. Ma non solo, è possibile beneficiare anche del dimezzamento degli oneri notarili previsti per la redazione degli atti. Allo stesso tempo, come evidenziato da Il Sole 24 Ore, non mancano le contraddizioni. Tra questi si annovera il fatto che per poter beneficiare dell’agevolazione, in caso di acquisto soggetto a imposta di registro, bisogna avere un Isee inferiore a 40 mila euro l’anno.
Requisito non previsto, invece, per l’Iva. Una lacuna che sembra essere involontaria, dato che, così posta, fa pensare che possano beneficiarne anche i milionari. Ma non solo, sempre soffermandosi sugli acquisti di immobili imponibili Iva, non è ancora chiaro se vale l’azzeramento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Sempre nelle misure a sostegno dei giovani, inoltre, non si fa menzioni di altre voci che vanno inevitabilmente ad incidere sul costo finale, come ad esempio l’imposta di bollo e le tasse ipotecarie.
Dal contratto preliminare alle pertinenze: occhio al paradosso
Se solo uno degli acquirenti possiede i requisiti necessari per poter beneficiare di tale agevolazione, inoltre, ci si ritrova a dover fare i conti con un vero e proprio paradosso. Qualora l’imposta di registro ordinaria dovuta per l’acquisto non agevolato risulti inferiore a mille euro, infatti, bisogna comunque pagare un’imposta minima di mille euro, a cui si andrebbero ad aggiungere anche i 320 euro di imposta di bollo e tassa ipotecaria dovuti dal richiedente under 36. Richiedere l’agevolazione in questo caso, pertanto, risulterebbe poco conveniente.
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La normativa, poi, cita di azzerare gli “atti traslativi a titolo oneroso”, ovvero compravendite, assegnazioni a soci, permute, senza annoverare il contratto preliminare. I costi inerenti quest’ultimo, pertanto, resterebbero invariati. Un’altra contraddizione è data dal fatto che si parli solamente di prime case, senza menzionare le pertinenze come cantine, soffitte o garage. Sembra, comunque, che tali elementi vegnano dati per scontato, così come previsto dall’articolo 818 del Codice civile.