Lavori considerati trainanti possono porre l’impianto di un condizionatore fra le agevolazioni del Superbonus. Vediamo quali sono.
Estate: tempo di sole, mare (per chi potrà), sudore e… condizionatori. Sono loro, ormai da un paio di decenni, i veri compagni della lunga traversata estiva. E, per una vasta corrente di pensiero, anche coloro parzialmente responsabili dei cambiamenti climatici. A ogni modo, è un mantra ormai: ai primi caldi, mano al telecomando e condizionatore acceso, così da respirare, almeno dentro casa e in ufficio. Qualora fosse necessaria, non si tratterebbe di una spesa poi così estrema. Tuttavia, considerando quanto la pandemia abbia inciso e quanti costi abbia innalzato, farà comodo sapere che l’acquisto di un condizionatore rientra in particolari agevolazioni.
Va ricordato, infatti, che non solo l’acquisto comporta una spesa. Anche il montaggio del condizionatore ha i suoi costi e, nell’economia domestica, tutto va tenuto d’occhio. Specie il bilancio. Durante la pandemia si sono susseguiti i bonus utili all’acquisto o alla sostituzione di elettrodomestici, dalla caldaia alle lavatrici. E anche il condizionatore rientra fra i privilegiati. L’agevolazione nota come Bonus condizionatori rientra all’interno del Superbonus del 110% e consente di portare la spesa di acquisto e installazione in una buona detrazione.
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Si va dal 110% fino al 50%. Con un’ulteriore possibilità del 65%. Un’agevolazione del tutto simile a quella prevista per l’impiantistica e accessibile tramite particolari requisiti. Il primo e imprescindibile, riguarda i cosiddetti lavori trainanti. Questo perché, trattandosi di un bonus connesso al Superbonus del 110%, si necessita una più ampia disposizione di lavori all’interno della propria abitazione, in grado di “trainare”, appunto, l’impianto di un nuovo condizionatore. E in questo si differisce dalle agevolazioni ad esempio per le caldaie.
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Va detto, però, che la sostituzione di una caldaia rientra fra i cosiddetti “interventi trainanti”. Dovrà trattarsi di apparecchi a condensazione e non superiori alla cifra di 30 mila euro, moltiplicata per ciascuna unità abitativa. Validi anche interventi di isolamento termico di superfici sia orizzontali che verticali riguardanti l’involucro dell’edificio e per almeno un quarto della superficie. Altri lavori buoni, sono quelli per le unità unifamiliari, con ammontare di spesa non sopra i 30 mila euro. Inoltre, gli interventi in questione devono rappresentare uno scatto di almeno un paio di categorie energetiche. In su, naturalmente.