Il canone di affitto arretrato non sempre dovrà essere corrisposto. Dopo uno specifico lasso di tempo entra in gioco la prescrizione e nulla sarà più dovuto al proprietario.
Non pagare l’affitto mensile ripetutamente significa rischiare di incorrere nello sfratto, nel pignoramento dello stipendio, del conto corrente o della pensione. Eppure c’è un caso in cui il proprietario non potrà chiedere gli arretrati né mettere in atto procedure contro l’inquilino insolvente.
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I proprietari di immobili dati in affitto devono stare attenti a verificare costantemente i versamenti mensili del canone. Si può chiudere un occhio su una insolvenza, forse due, ma non bisogna rischiare di allungare troppo i tempi perché, altrimenti, sale la probabilità di non ottenere più la somma che spetta.
Per il pagamento mancato dei canoni di affitto, infatti, esiste la prescrizione. Ciò significa che se il proprietario supera un determinato limite temporale per la richiesta degli arretrati, l’inquilino sarà libero di non versare quanto dovuto.
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Il tempo di prescrizione previsto dalla Legge è di cinque anni, periodo che si potrebbe allungare a dieci anni qualora il locatore richiedesse il pagamento attraverso un decreto ingiuntivo.
Per non rischiare che il reato cada in prescrizione, il proprietario dovrà inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno la richiesta del pagamento degli arretrati prima dei cinque anni. Ad ogni comunicazione, infatti, la prescrizione viene interrotta e ricomincia il conteggio del periodo.
Il proprietario dell’immobile può avanzare richiesta di sfratto se l’inquilino non dovesse procedere regolarmente con il pagamento del canone di affitto. In più, al momento della cessazione del contratto non è tenuto alla restituzione dell’importo versato dall’affittuario come cauzione dato che uno o più canoni non sono stati corrisposti.
La prescrizione per il diritto di cauzione è anch’essa di dieci anni ed inizia nel momento in cui l’immobile viene riconsegnato. Inoltre, gli interessi maturati annualmente sul canone di affitto non dovranno essere versati dal locatore in caso di insolvenza del locatario ma andranno a compensare gli affitti non corrisposti.