Un Decreto ministeriale del 1986 aveva provocato un interesse più basso per i buoni fruttiferi Q/P. Il Collegio di Torino sbroglia la situazione.
Eravamo rimasti fermi a un nodo particolarmente intricato, riemerso dopo trent’anni a mettere in dubbio esiti dati per scontati. L’elemento scatenante erano stati i buoni fruttiferi, nello specifico quelli datati fra il luglio 1986 e quello del 1995, appartenenti alla serie Q/P. L’intoppo riguardava gli interessi maturati, troppo bassi per diversi intestatari che, al momento del ritiro degli importi, si sono trovati di fronte a un rientro che, in realtà, avrebbe dovuto essere più alto. Una situazione che aveva accomunato parecchie persone e portato a maturare numerosi dossier in Tribunale, tanto che Confconsumatori era arrivata a pronosticare un sovraccarico delle sedi giudiziarie.
L’intoppo riguardava un Decreto ministeriale del 1986, il quale ometteva il calcolo della percentuale nel momento in cui fosse stato scavallato il ventesimo anno. Di fatto relegando i buoni fruttiferi Q/P a un interesse maturato più basso rispetto al tasso corrente. Ora, però, il ricorso sembra aver dato i suoi frutti, almeno in parte. E anche per quanto riguarda i buoni della serie Q, la cui modulistica non presentava irregolarità nell’originale e l’importo rimborsato è stato erogato in base alla normativa di riferimento.
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La questione più intricata, tuttavia, riguardava proprio i buoni fruttiferi Q/P rimasti in linea con le disposizioni ministeriali del decreto datato 13 giugno 1986. Dei quali Poste italiane riteneva corretta la liquidazione calcolata ai tassi indicati, contraddistinta da un timbro su fronte e retro, riconoscendo dal ventunesimo al trentesimo anno degli interessi semplici sull’importo maturato al ventesimo. Il Collegio di Torino si è espresso sul tema con il pronunciamento 11073 del 29 aprile 2021, disponendo che la liquidazione per il periodo incriminato (21esimo – 30esimo anno) dovrà essere seguita secondo le condizioni riportate sui buoni stessi.
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Questo significa che il ricorso è stato accolto in parte. L’intermediario dovrà rimborsare i titoli della serie Q/P dal 21esimo al 30esimo anno, mentre per i buoni fruttiferi della serie Q non ci saranno variazioni. Questo perché non sono subentrate modifiche temporali, in quanto emessi su un cartaceo relativo alla serie stessa. Un lieto fine agrodolce ma che, perlomeno, sembra aver risolto la questione del decreto dell’86.