La casa è un bene primario, ma ci sono dietro l’angolo gli imprevisti nella conduzione dell’abitazione e nella proprietà del fabbricato: se non si ha una copertura assicurativa ad hoc, bisogna risponderne con i propri soldi.
A quali imprevisti facciamo riferimento? Per esempio un vaso che dal balcone cade giù per strada colpendo un passante o rovinando il parabbrezza di un auto sotto parcheggiata, oppure la perdita d’acqua che dal nostro bagno o dalla nostra cucina, per la rottura di nostre tubazioni, crea un danno al condomino di sotto. E se scoppia un incendio che coinvolge i vicini? Quanto appena detto riguarda una Responsabilità civile verso terzi.
Ma i propri danni chi li paga? I nostri impianti elettrici, idrici, l’intero contenuto dell’abitazione, dai mobili agli elettrodomestici e il rifacimento delle nostre mura? E ancora, se si introducessero dei ladri e rubassero preziosi, denaro o quadri? Pertanto è bene, nella cultura assicurativa ed in nome del buon senso, possedere una polizza che intervenga in tutti i sinistri genericamente indicati, ma dai quali deriverebbero ingenti perdite economiche a carico nostro.
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Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli articoli1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Vuol dire che in sede di stipula di un contratto è necessario dare tutte le indicazioni precise ed esatte al nostro assicuratore.
Non sono coperti dall’assicurazione i danni causati con dolo dell’Assicurato. O anche i danni causati da: eruzioni vulcaniche, allagamenti in genere, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, maremoti, guerra, insurrezione, invasione, occupazione militare, da radiazioni, esplosioni, e avvenuti in occasione di occupazione abusiva. Non è inclusa la caduta degli alberi di pertinenza del fabbricato o posti nelle immediate vicinanze, qualora non sia stata effettuata la manutenzione periodica. Non sono indennizzabili gli immobili per i fenomeni elettrici, i danni dovuti ad usura, manutenzione insufficiente o manomissione e da difetti di materiale di costruzione. Non sono previste le coperture per le precipitazioni atmosferiche, a meno che non coinvolgano una pluralità di edifici posti nelle vicinanze e determinino, con notevole violenza, brecce, rotture o lesioni al tetto, alle pareti ed alle parti interne del fabbricato.
La Compagnia non indennizzerà i danni da gelo quando l’abitazione non sia dotata di un impianto di riscaldamento in funzione, quelli derivanti da interruzioni di servizio quali elettricità, gas, acqua, all’impianto fotovoltaico qualora non sia stato progettato ed installato a regola d’arte (fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del Gestore). O in caso di mancanza delle certificazioni da parte del produttore. Non è incluso il terremoto, a meno che l’abitazione non abbia strutture portanti verticali ed orizzontali in cemento armato, il tetto coperto da materiali incombustibili, non sia una abitazione antisismica conforme ai principi definiti nell’Ordinanza Pres.Cons.Min. n.3274 del 20/3/2003 e/o nel Decreto del Ministero delle infrastrutture del 14gennaio 2008 contenente “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni. Ed ancora è fondamentale l’area di collocazione dell’immobile (per es. Marche, Umbria, Alto Lazio, zone altamente sismiche).
Per il furto non c’è copertura per fatti commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei loro familiari e delle persone che abbiano in uso, a qualsiasi titolo, i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti. Ai beni posti all’aperto, su balconi, terrazze corridoi o pianerottoli di uso comune, con una franchigia, (esempio del 20%), a carico del Contraente per una parte del furto con scasso o rottura di mezzi di chiusura e protezione difformi da quelli descritti nella polizza o con la rottura dei vetri non antivandalismo.
Abbiamo in tutte le polizze delle Compagnie massimali, limiti, sottolimiti di indennizzo e franchigie o scoperti. Per esempio per la fuoriuscita di acqua condotta ed altri liquidi con occlusione, rigurgito e trabocco, il limite di indennizzo può essere 15.000 € per sinistro o per periodo assicurativo, (durata annuale del contratto), con una franchigia/scoperto di 150 €. Quindi un danno di 1.000 € sarà, al netto della franchigia, di 750 €.
Necessario altresì spiegare cosa si intenda per “a primo rischio assoluto”: è una forma di indennizzo secondo cui la Compagnia si impegna a coprire il danno verificatosi fino al valore assicurato, anche se quest’ultimo risulta inferiore al valore complessivo dei beni assicurati (valore assicurabile). Esempio: il tuo immobile vale 200.000 € ma hai sottoscritto una polizza con un massimale di 100.000 €. Subisci un danno di 30.000 €. Il tuo rimborso sarà di 30.000 €.
Questa formula è differente dal “valore intero” che deve corrispondere al valore reale e non sottostimato del bene assicurato con eventuale applicazione della “regola proporzionale” ex art. 1907 c.c.. Stesso caso di cui sopra l’indennizzo sarà di 15.000 € perchè il danno è calcolato sul 50% del valore dichiarato (100.000 €/200.000 €) x 30.000 € = 15.000 €. Si trata della cosiddetta sottoassicurazione. Talvolta le Compagnie, pro assicurato, inseriscono una “deroga alla regola proporzionale” di un 10-20%; una tolleranza oltre la quale si applicherà la valutazione precedente. Il “valore a nuovo” prevede il risarcimento pari alla spesa necessaria per l’integrale ricostruzione “a nuovo o riacquisto del bene”, senza tenere conto dello stato di degrado, rendimento economico ed uso.
Prendiamo in esempio delle tende bruciate. La Compagnia te le pagherà come nuove non tenendo conto del fatto che sono vecchie. Esatto contrario è il “valore commerciale” dove si stima il valore deprezzato del bene tenendo conto del suo grado di vetustà, d’uso, di conservazione e di altri eventuali degradi. Le polizze “indicizzate” prevedono una rivalutazione del capitale assicurato, (del massimale), su base annuale, in base all’inflazione e ad alcuni indici ISTAT. Questa è un punto a favore del contraente quando assicura un bene a valore intero per non incorrere, soprattutto negli anni successivi, ad una sottostima dello stesso con il rischio della applicazione della nefasta regola proporzionale. Il massimale è il livello massimo risarcibile dalla Compagnia oltre il quale si paga di persona. Orbene nelle polizze in esame questo deve essere congruo al valore dei beni assicurati.
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Il costo finale dipende appunto da quasi tutto detto poco prima. Inoltre teniamo presente i massimali alti, le garanzie accessorie alla sola Rc verso terzi, la Tutela legale per controversie giudiziali e non, e l’assistenza in caso di sinistri. Si può partire da un minimo di spesa di 200 €, (con il minimo indispensabile di garanzie), a salire in su. Incide sul premio la tipologia dell’immobile, (appartamento condominiale, villa bifamiliare,trifamiliare etc., villa isolata), l’ubicazione, la metratura, le pertinenze, e le dimore secondarie o saltuarie, il contenuto delle abitazioni, la Rc in quanto proprietari dell’immobile o anche estesa ai fatti di vita privata indipendentemente dall’ubicazione e la Garanzia Terremoto.
Il termine per inoltrare una denuncia è di solito di 3 giorni dall’evento o dalla sua scoperta. Si invia una raccomandata con ricevuta di ritorno alla Compagnia di Assicurazione. Chiaramente si contatterà anche il proprio intermediario assicurativo. Ci si dovrà procurare tutta una serie di documentazione utile a chiarire le dinamiche del sinistro e a quantificare i danni (fatture, ricevute, scontrini, preventivi).
Per il furto è necessaria la denuncia presentata alla competente autorità, una lista combaciante con la denuncia dei beni sottratti. Se non si hanno più gli scontrini di acquisto dei preziosi si chiederanno rilievi fotografici o addirittura video. Importante: non far riparare i danni fino all’arrivo del perito a meno che il danno non richieda l’urgenza della riparazione stessa. Anche in tal caso è bene effettuare delle foto prima della riparazione e successivamente produrre documenti attestanti i costi, i pezzi sostituiti e l’intervento della ditta.
Se viene sottoscritto l’atto di amichevole liquidazione tra il perito incaricato e l’assicurato, la Compagnia deve pagare entro 30 giorni. Una volta che la Compagnia ha emesso una offerta formale ha 30 giorni per liquidarla, quindi emettere il pagamento materiale. Se, invece, il cliente reputa errata o inaccurata la perizia, potrà richiedere una nuova ispezione, naturalmente allungando i tempi procedurali. In questo caso, ovviamente, il cliente interessato dovrà attendere la nuova perizia prima di effettuare le riparazioni. Rammentiamo che l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’indennizzo.