Anche nel 2021 un bene di primaria importanza, per il popolo italiano, è l’automobile. Tante persone parlano più delle loro auto, (prestazioni, costi di acquisto e manutenzione, assicurazioni, etc.), che di tutto il resto.
In Italia circolano quasi 40 milioni di automobili su di una popolazione di 60 milioni. Siamo secondi in Europa per numero auto ogni 1.000 abitanti. Un oceano di vetture! Ma tutte queste automobili hanno l’assicurazione? No! Ci sono, stando alle recenti indagini, circa 2,6 milioni di veicoli non assicurati. Ebbene molti connazionali preferiscono non rinnovare una polizza già in essere o non farla per niente ex novo, consuetudine molto radicata soprattutto nelle regioni del Meridione. La principale motivazione per le quale non si paga è quasi sempre l’elevato costo rispetto al contratto ed alle garanzie inserite. Molti ripetono all’infinito la stessa frase:”per un auto così piccola o vecchia perchè devo pagare così tanto?”.
Secondariamente si vede il premio assicurativo, almeno per ciò che concerne la Responsabilità civile verso terzi, come un balzello al pari del bollo; una coercizione alla quale, stando alle disposizioni legislative del lontano 1969, tutti gli automobilisti devono soggiacere. Poco importa se è incaricata ad “esigere”il premio/balzello una compagnia di Assicurazione, azienda meramente privata senza alcun carattere statale. I soldi sono soldi e, in questi ultimissimi tempi, sono ancor più necessari di prima.
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“Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396”. Così si evince dall’art.193 comma 2 del Codice della Strada. Tale sanzione viene ridotta di un quarto là dove si rinnova l’assicurazione entro 15 giorni dalla scadenza. Ancora ridotta di un quarto se l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. Inoltre coloro che in 48 mesi vengono “beccati” per ben 2 volte, (i recidivi!), la sanzione va da 1.698 a 6.792 euro, cioè è raddoppiata.
E non è finita qui. La relativa decurtazione di 5 punti sulla patente, (ai neo patentati 10 punti), e il fermo del mezzo poi depositato in un luogo indicato da chi ha contestato l’infrazione o anche concordato con il proprietario e comunque non aperto alla circolazione. Per rientrare nella piena disponibilità del veicolo il proprietario deve provvedere al pagamento dell’assicurazione per un periodo di almeno 6 mesi, alla multa oltre alle eventuali spese di trasporto e custodia. Inoltre le autorità, già da tempo, sono dotate di dispositivi tecnologici che da lontano, con la sola lettura della targa, scoprono se una vettura è assicurata. Ne vale la pena allora farsi “pizzicare”non in regola?
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Nel caso non ci sia copertura assicurativa interviene per i danni arrecati il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, amministrato dalla CONSAP società concessionaria del Ministero dello Sviluppo Economico. Tale Fondo viene alimentato da un’aliquota in percentuale sui premi pagati sulla Rca dai diligenti automobilisti.
Questo è il motivo per cui la Rca è in costante aumento? Per colpa di pochi, molti ci rimettono? In parte è vero. Dal 1° luglio 2015 la liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada compete a determinate imprese di assicurazione individuate dall’Ivass, suddivise per regione o gruppo di regioni del territorio nazionale. La Compagnia designata, una volta liquidato il risarcimento, procede ad identificare il responsabile del sinistro e a richiedere a quest’ultimo il rimborso di quanto pagato. Se il danneggiante non procede spontaneamente al pagamento la Compagnia designata può procedere nei suoi confronti per il recupero coattivo della somma. Pertanto non si sfugge alla scure della giustizia!
Un’automobile può stare senza assicurazione per 15 giorni, è il cosiddetto “periodo di tolleranza o di comporto”nel quale si può tranquillamente circolare senza incorrere in multe o pericoli in caso di sinistro con colpa. La ratio di quanto sopra va spiegata nel concedere all’assicurato un lasso di tempo, (utile per ferie, dimenticanze o imprevisti economici), per rinnovare la polizza con la medesima Compagnia di provenienza o anche con una nuova, magari più conveniente. Altro validissimo motivo quest’ultimo.
Quando la vettura è parcheggiata in un box o in uno spazio privato. Viceversa la sosta del veicolo su area di pubblico dominio, quale ad esempio strada o anche il bordo di un marciapiede, rientra nel concetto di circolazione e si applica tutta la normativa sopra esposta. La medesima vicenda riguarda un veicolo di proprietà di un soggetto deceduto posteggiato in luogo pubblico: infatti dal giorno della scadenza dell’assicurazione, gli eredi sono soggetti all’applicazione delle stesse sanzioni che spettano a chi circoli con auto senza assicurazione.