Le regole dell’Autorità europea, sposate dagli istituti bancari, rivedono le norme per i conti correnti: bastano 90 giorni di ritardo per essere in default.
E’ stato un capodanno significativo per quel che riguarda i conti correnti. E, per inciso, i correntisti che li hanno aperti. Dal 31 dicembre 2020, infatti, gli istituti bancari hanno sposato il Regolamento dell’Autorità bancaria europea, disponendo una revisione delle norme che avevano finora regolato l’apertura e il mantenimento dei conti da parte dei clienti. Questo ha significato cambiamenti importanti soprattutto nell’ottica dello stato di default, sia per le imprese che le persone fisiche. Il conto in rosso, infatti, richiederà solo 90 giorni per la segnalazione della banca, il tutto nell’ottica di una classificazione ai fini prudenziali.
Una modifica sostanziale, anche se finora declinata quasi esclusivamente in termini tecnici. Concretamente, si parla di un rinnovamento del concetto stesso di default, che viene maturato al manifestarsi di determinate condizioni. In quest’ottica, la Banca d’Italia ha rilasciato alcune linee guida al fine di dirimere la questione e ottenerne un quadro chiaro. Anche perché gli effetti della modifica sono già in vigore e le regole dell’authority europea sono ben più ferree di quelle dei singoli Stati.
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Conti correnti, il 2021 ha cambiato tutto: come funziona il nuovo default
La pandemia e la conseguente crisi economica ha naturalmente inciso sulla politica comunitaria relativa ai conti correnti. Più in generale, ai rapporti con gli istituti di credito dei Paesi membri. Il concetto di default non ha fatto eccezione: per essere considerato deteriorato (ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi), basterà che un debitore sia in arretrato di 90 giorni sulla tabella di marcia nel pagamento di un’obbligazione ritenuta rilevante. Inoltre, la nomea subentrerà nel momento in cui la banca dovesse giudicare improbabile l’adempimento senza azioni specifiche. Anche lo sconfinamento rientra nel giro di vite.
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In questo, però, resta una certa flessibilità. Le regole dell’autorità, infatti, non vietano di oltrepassare il limite sui conti correnti. Discrezionalmente, gli istituti bancari possono concedere di sforare oltre il limite concesso dal fido. Non si tratta tuttavia di un’opzione in essere ma di una specifica concessione. A questo proposito, è bene ricordare che (sempre in via discrezionale) la banca può riservarsi di applicare delle commissioni. Un modo per ricordare che varcare il limite del fido non rientra fra i diritti del correntista.