Il calendario fiscale riparte a pieno ritmo: dall’1 giugno ripartono cartelle esattoriali e pignoramenti. La situazione.
Il prossimo 31 maggio rischia di essere un’importante sliding door sul calendario fiscale. Quel giorno, infatti, scadrà il termine di sospensione delle procedure esecutive. Il che significa un nuovo via libera ai pignoramenti a partire dal primo del mese di giugno, a meno che il governo non decida di adottare una nuova proroga. Difficile al momento, sia per i tempi sia per gli effetti del Decreto Sostegni, che piazzerà una pace fiscale con la rottamazione delle cartelle esattoriali sotto i 5 mila euro. Salvo sorprese dell’ultimo minuto, quindi, chi abbia maturato un debito verso il Fisco potrà incorrere nei tanto temuti pignoramenti.
In termini tecnici, si parla di un’espropriazione forzata, un atto esecutivo a tutti gli effetti che può riguardare sia beni di tipo immobiliare che mobiliare. E persino beni del debitore nella disponibilità del terzo, ad esempio il conto corrente. Vero è che, assieme alle procedure esecutive, ripartiranno anche le cartelle esattoriali. Le quali, considerando il periodo di crisi economica, arriveranno innanzitutto come avviso bonario. Questo non toglie che la ripresa ci sarà e i contribuenti dovranno fare bene i conti.
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Pignoramenti sul conto corrente, arriva il giorno X: ripartono le notifiche
Per quanto riguarda i pignoramenti, la loro sospensione era pari a quella delle cartelle esattoriali. Questo significa che per coloro già in orbita di procedura esecutiva si riprenderà esattamente da dove si era lasciato. Così come per gli altri, l’Agenzia delle Entrate Riscossione procederà all’invio delle notifiche delle cartelle e degli avvisi di addebito. Scatteranno i pignoramenti nel caso in cui il debitore abbia già ricevuto il titolo esecutivo, un decreto ingiuntivo o una sentenza del giudice. Oppure l’atto di precetto, con scadenza a 10 giorni. Ma anche l’atto di pignoramento, inviata dalla banca che provvederà a bloccare il conto corrente.
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Va comunque ricordato che esistono delle circostanze che impongono un limite alla procedura dei pignoramenti. Se si fa riferimento allo stipendio, per esempio, si parla di un quinto dell’importo mensile netto, mentre sulle pensioni sarà soggetta a procedura esecutiva esclusivamente la parte eccedente (sempre di un quinto), ovvero oltre il minimo vitale impignorabile. Per quanto riguarda il conto corrente, lo stop deriva da quale conto si tratti: sicuramente, non si potrà andare oltre la misura del 50% dell’importo. Se la somma presente deriva da lavoro dipendente in forma esclusiva, la parte pignorata sarà quella eccedente tre volte l’assegno sociale.