Buoni fruttiferi postali cartacei prescritti: Poste Italiane ci dice cosa fare

Cosa succede ai buoni fruttiferi risultati prescritti durante il periodo della pandemia? Poste Italiane trova una soluzione

Poste Italiane (Fonte foto: web)

Incertezze sui buoni fruttiferi postali cartacei prescritti durante la pandemia. Insicurezza, legata al periodo calcolato come di maggior influenza del Covid-19 sulla vita di tutti i giorni, e che quindi va dalla data 19 febbraio 2020, fino ad arrivare alla prossima estate, con il 31 luglio 2021.

A dare delucidazioni su questo tema, è la stessa società, Poste Italiane s.p.a., che intanto cerca anche personale in tutto il Paese. Giunge infine, la comunicazione tanto attesa, sui buoni fruttiferi non solo già risultanti come prescritti, quindi, ma anche per quelli che lo saranno fino a luglio. Ecco cosa succederà.

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Buoni fruttiferi prescritti: il suggerimento di Poste Italiane

Poste Italiane si è presa quindi la briga di far uscire un nuovo comunicato per quanto riguarda i buoni fruttiferi. Ebbene, i buoni fruttiferi di cui termine di prescrizione ricade tra il 19 febbraio 2020 ed il 31 luglio 2021, saranno ritenuti esigibili fino al 30 settembre 2021. Per ulteriori dubbi, il suggerimento è di fare sempre riferimento al sito web ufficiale delle Poste, o rivolgersi alla Cassa Depositi e Prestiti oppure ai dipendenti degli uffici postali della vostra zona.

Ancora, per tutti i dubbi, è possibile anche comporre il numero verde gratuito, 800.003322. Per quanto riguarda la varietà di cose da dover sapere sui buoni fruttiferi, il suggerimento è anche di dare un’occhiata alle condizioni riportate sul retro. Prescrizione, da ricordare, che è sempre diversa dalla scadenza. Quando la seconda ha luogo è meglio andare a cambiare subito i buoni, per non farli andare poi in prescrizione. Questa scatta dopo 10 anni e dopo di essa, non sarà possibile chiedere il rimborso, così come gli interessi.

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L’avviso di Poste Italiane riguarda nello specifico quelli appunto, in prescrizione che a loro volta si differenziano da quelli dematerializzati. Infatti per il primo caso, il titolo cartaceo ricevuto deve essere presentato, condizione unica per ricevere il rimborso. Con quelli dematerializzati avviene una cosa diversa. Essi non sono costituiti da altro che da una scrittura contabile che va direttamente sul conto o sul libretto postale. Quindi, dovrà necessariamente avere la stessa intestazione del conto di regolamento.

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