Da oggi il modello 730 è disponibile online. Per quanto riguarda i titolari di conto cointestato, tuttavia, sarà bene fare attenzione alle detrazioni.
Tutto pronto per il modello 730 precompilato, disponibile a partire da lunedì 10 maggio online. Un piccolo ritardo sulla tabella di marcia per la dichiarazione dei redditi, dovuto ai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate per il rilascio della Certificazione unica da parte dei datori di lavoro (scadenza 30 marzo). Un modello che, attraverso la parziale compilazione, avvantaggerà non poco i contribuenti, anche per le diverse novità che conterrà. Una di queste, particolarmente importante, riguarderà i crediti d’imposta, benefici concessi attraverso la fruizione di diversi bonus.
Ma un certo rilievo risiederà anche nella nuova impostazione fiscale sui conti correnti cointestati. E qui si parla di qualcosa di parzialmente inatteso. Vero è che il sistema del conto cointestato è sempre più diffuso e che, in qualche modo, consente di usufruire di alcuni vantaggi. Tuttavia, conoscere alla perfezione il suo inserimento all’interno della Dichiarazione dei redditi permette di mettersi al riparo da alcune brutte sorprese. In questo senso, risulta utile prima di tutto conoscere una sentenza a riguardo, la numero 104 del 2021 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia.
LEGGI ANCHE >>> Conto cointestato, sentenza storica: cosa succede se uno dei titolari decede
Si tratta di un pronunciamento dello scorso 24 dicembre (con deposito il 26 febbraio 2021), nel quale si stabiliva che i pagamenti partiti da un conto corrente cointestato ai fini della detrazione Irpef, traggono un beneficio nel limite del 50%. In pratica, un bonifico effettuato da un conto come questo non garantisce la piena detraibilità fiscale delle spese ammesse alla detrazione. Nemmeno nel caso si trattasse di oneri deducibili dal reddito. Una variabile non da poco se si considera il largo uso che viene fatto del conto cointestato, specie in ambito familiare Ovvero laddove le spese ammesse alla detrazione sono più frequenti (e più ingenti).
LEGGI ANCHE >>> Conto cointestato: addio ai blocchi sul prelievo
La sentenza deriva da un contenzioso emerso nel momento in cui l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto indietro il 50% di una detrazione. Nello specifico, a un contribuente che aveva effettuato il versamento da conto cointestato della somma di previdenza complementare. La quale, stando al Testo Unito per le Imposte sui redditi, può essere dedotta solo fino a un tot l’anno: 5.164,57 euro per l’esattezza. Secondo il contribuente (ricorrente in questo caso) la disponibilità piena della somma avrebbe dovuto essere riconosciuta nel conto cointestato. Tuttavia, non avendo poi dimostrato la provenienza delle somme utilizzate (ovvero se competenti esclusivamente a lui), il ricorso è stato respinto.