Il contratto a tempo determinato può essere sia prorogato che rinnovato per diversi motivi, ma ci sono dei requisiti da rispettare.
Ogni datore di lavoro memorizza bene tutto ciò che può fare senza cadere nell’illegalità, per non essere costretto alla chiusura o alla sospensione della propria attività. Molto spesso però un piccolo dubbio sui contratti a tempo determinato può creare dei grattacapi. Effettivamente, la legge fissa un numero massimo di proroghe. Diversa storia per i rinnovi.
Tale contratto non ha logicamente bisogno di disdetta da una o dall’altra parte, ma finisce piuttosto con la data concordata già alla firma da entrambi. Alcuni termini del contratto a tempo determinato sono stati rivisti all’interno del nuovo Decreto, ma i limiti ed i divieti restano più o meno gli stessi.
Leggi anche>>> Crisi, le donne ci rimettono di più: dati scioccanti sulla disparità di genere
Prima di entrare nello specifico, se sei un datore di lavoro, potrebbe anche interessarti conoscere vantaggi ed obblighi della lettera di richiamo. Andiamo ai divieti. Non può essere esteso un contratto a termine, per diversi tipi di soggetti. Il contratto subordinato non può essere effettuato per sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; presso unità produttive interessate, entro sei mesi, da licenziamenti collettivi, tranne il caso in cui il contratto a termine sia finalizzato alla sostituzione di lavoratori assenti, ad assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale fino a tre mesi; presso unità produttive in cui è in corso la cassa integrazione guadagni e da parte di datori che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
Detto questo, per coloro a cui può essere proposto, ecco come funziona per proroghe e numero di rinnovi. La proroga di un rapporto con data di fine fissata, può essere decisa dalle due parti. Secondo la Legge, la proroga è possibile solo se avviene non oltre i 24 mesi dall’inizio del primo contratto e naturalmente, secondo volontà anche del lavoratore. Durante i 24 mesi, il massimo di numeri di proroghe da raggiungere è di quattro. Alla quinta proroga, scatta direttamente il contratto indeterminato.
Leggi anche>>> Università da scegliere: prospettive di carriera futura e stipendio
Altro dato da non trascurare: la proroga del contratto a termine è libera solo entro i primi dodici mesi di durata del rapporto. Oltre i dodici mesi, c’è possibilità soltanto per esigenze temporanee ed oggettive; esigenze di sostituzione di altri lavoratori; o esigenze inerenti aumenti temporanei, significativi e non prefissabili, dell’attività ordinaria.
La proroga è sempre diversa comunque dal rinnovo, che costituisce un vero e proprio nuovo contratto di qualunque tipo. Se la Legge non prevede uno stop dopo un precisato numero di rinnovi, disegna comunque due direttive da dover sempre rispettare. Esso deve essere fondato su uno dei punti che vanno bene anche per le proroghe se fanno riferimento alla proroga del contratto oltre 12 mesi, o se la durata contrattuale del tempo determinato grazie a rinnovi precedenti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e a prescindere dai periodi di interruzione, non superi i 24 mesi.
Per le suddette causali infine, è sempre possibile rinnovare un contratto a termine, quante volte si vuole purché venga conteggiata la durata complessiva dei rapporti. Qualora dovessero essere superati i 24 mesi, il contratto si trasforma in via automatica in accordo a tempo indeterminato.