Una volta arrivate, le cartelle esattoriali devono essere pagate senza poter obiettare? Innanzitutto va fatto un distinguo fondamentale…
Solo a sentirne il nome c’è da tremare. L’ultimo decreto ha cercato di mitigare il timore che ogni contribuente ha nei confronti delle cartelle esattoriali, stabilendo una cancellazione per quelle troppo datate per essere ancora esigibili. L’Agenzia delle Entrate tuttavia, anche qualora venisse svuotata della parte più remota dell’archivio, è pronta a immettere una nuova serie di crediti inevasi, il cui invio è previsto a scaglioni e in primis tramite avviso bonario. Inevitabile, nonostante la pandemia in corso. Del resto, è proprio il Decreto Sostegni che cercherà di applicare uno sgravio fiscale, rimuovendo cartelle esattoriali sotto una determinata soglia ed entro il periodo 2000-2010.
Questo ormai è chiaro, al netto delle possibili novità in conversione. E anche di alcune possibili opposizioni (già manifestate) circa i reali effetti della misura. Restando alle cartelle esattoriali in senso stretto, tuttavia, non tutti sanno che non sempre si tratta di documenti inattaccabili. Anzi, sovente si manifestano delle circostanze che possono portare un destinatario a impugnarla per verificarne l’effettiva fondatezza. A questo proposito, è opportuno distinguere che le procedure sono diverse, a seconda si tratti di una vera e propria cartella o, piuttosto, di un atto di accertamento.
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Per quanto riguarda l’atto di accertamento, si parla sostanzialmente del primo avviso (in forma bonaria) inoltrato al cittadino per invitarlo a saldare il suo debito. In questo caso, è possibile effettuare un ricorso, sia che si tratti di un accertamento in materia tributaria, sia di una sanzione amministrativa. Nel primo caso, il termine utile per il ricorso sarà di 60 giorni, mentre nel secondo si ridurranno a 30. Trenta giorni di tempo anche se l’accertamento viene inviato da Inps o Inail, anche se in questo caso occorrerà rivolgersi al Tribunale del Lavoro. Le ragioni possono essere sia di merito (ad esempio un debito prescritto) o relativi alla procedura di legge.
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Per ciò che concerne la cartella esattoriale, invece, l’unica ragione utile per l’impugnatura è per “vizi propri” (ad esempio omessa notifica dell’accertamento). In sostanza, solo per sopraggiunte questioni di merito sulla cartella in sé, sempre a seguito della notifica dell’atto precedente. Questo, naturalmente, preclude un’impugnatura che sarebbe invece stata possibile durante l’accertamento fiscale. Un esempio concreto è quello del bollo auto, maturato a seguito della vendita dell’automobile. In questo caso, è obbligatorio presentare ricorso all’atto di accertamento. Una volta arrivata la cartella esattoriale, non si potrà fare più nulla.