La Cassazione ribalta le procedure delle banche sul conto cointestato in caso di decesso. Una vera e propria rivoluzione.
Nessuna opposizione, da parte della banca, al prelievo dell’intera giacenza di un conto cointestato qualora uno dei due firmatari deceda. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Cassazione che mette il punto su una contesa piuttosto controversa, riferita comunque ai rapporti bancari a firma disgiunta. Il verdetto si inserisce al termine di un contenzioso aperto da alcuni titolari di conto corrente vittime di un lutto in famiglia. E ritiene illegittimo lo stop imposto da un istituto bancario al cointestatario del conto, consentendogli in sostanza di accedere a quanto rimasto.
Il principio alla base della sentenza n. 7862/2021, risalente al 19 marzo scorso, è quello della cosiddetta solidarietà attiva. Ovvero, il titolare di un conto, anche cointestato, può esigere dalla banca l’accesso all’intero conto in oggetto nel caso in cui uno dei cointestatari dovesse decedere. In questo frangente, dunque, la banca presso la quale il conto è stato aperto figurerebbe alla stregua di un debitore.
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Stando a quanto previsto dal Testo unico delle Imposte di successione, i debiti dovuti al defunto non dovrebbero essere riconosciuti agli eredi. Fondamentale, in questo senso, è proprio la dichiarazione di successione, che consentirebbe anche la restituzione delle proprietà. Prassi che le banche applicano anche nel caso del conto cointestato, per il quale subentra (sempre in teoria) la necessità di dimostrare la successione anche in caso di doppia firma. La sentenza della Cassazione si inserisce proprio in questa fase, in quanto tale procedura viene ritenuta deleteria per il cointestatario.
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Praticamente una revisione totale delle procedure adottate fin qui. Secondo i giudici, il procedimento per il quale le banche stoppano l’accesso degli eredi di un correntista deceduto, diventa illegittimo nel momento in cui il freno si pone anche al cointestatario. Quest’ultimo, infatti, viene riconosciuto nel regime di solidarietà attiva dell’obbligazione, che non viene fermata nel momento in cui uno dei due firmatari viene a mancare. Permane quindi il diritto di proseguire con le operazioni o, più nello specifico, di chiedere l’adempimento delle obbligazioni generate dal saldo. In pratica, di continuare a utilizzare il conto come sempre. E per la Cassazione le ragioni ci sono.