Una sentenza afferma la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento dell’Agenzia delle Entrate: tutto quello che dovete sapere se vi chiedono il rimborso.
Sono sempre più frequenti i casi in cui vengono notificate le cartelle esattoriali nulle da un indirizzo pec non valido dell’Agenzia delle Entrate “Riscossioni”. Vengono definite nulle, proprio perché sono state già pagate mediante la rateizzazione. In casi come questi, cosa bisogna fare?
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Innanzitutto chiariamo cos’è una cartella. La cartella di pagamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate invia ai contribuenti per recuperare i crediti di altri enti. La Cartella di pagamento è il documento con il quale l’Agente della Riscossione notifica al contribuente la presenza di importi a suo debito, nei confronti degli enti da essa rappresentati. Nel caso in cui, sia stato già effettuato il pagamento, cosa bisogna fare?
Numerose le sentenze della Commissione Tributaria che affermano la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta elettronica certificata quando l’indirizzo di provenienza non risulta quello inserito nei pubblici registri dell’Agenzia delle Entrate.
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Nella situazione in cui il debitore, abbia già spontaneamente pagato le cartelle, l’Agenzia delle Entrate non può chiedere il rimborso. Il vizio di nullità non è stato, infatti, contestato con ricorso nei termini di decadenza imposti dal nostro ordinamento (60 giorni per le cartelle aventi ad oggetto debiti tributari, 30 giorni negli altri casi) ed è stato, di fatto, sanato con il pagamento.
La rateizzazione delle cartelle, dimostra il riconosciuto il debito. Per cui, fate bene attenzione . Per chiunque avesse già effettuato il pagamento, si sconsiglia di intraprendere azioni finalizzate al rimborso e soprattutto, di verificare l’indirizzo email da cui arrivano tali comunicazioni.