Viene definita “di privilegio” ma si rifà a gravi invalidità maturate per cause di servizio. Una pensione che si distingue fra settore pubblico e privato.
Si chiama “di privilegio” ma si confà a tutt’altro che una situazione di vantaggio. La pensione per i privilegiati, infatti, viene erogata dall’Inps a coloro incorsi in situazione di invalidità o di lesione dovuta a causa di servizio. Proprio per via della sua natura, tale trattamento pensionistico non è da inquadrare in base ai requisiti canonici (anagrafica, situazione contributiva, ecc…). E nemmeno rientra nelle prerogative che muovono l’Istituto nell’erogazione della pensione d’invalidità, che risponde ad altri dettami.
All’interno della pensione di privilegio, tuttavia, bisogna riconoscere due sottocategorie ben distinte, poiché a seconda di queste si struttura la natura stessa del trattamento. Pubblico e privato, diversi in senso generico e anche in relazione alle pensioni privilegiate, poiché costituisce il requisito cardine attorno al quale gira l’intera concessione. Va ricordato che tale trattamento è stato introdotto con il Dpr n. 1092/1973 inizialmente per ogni lavoratore dipendente pubblico.
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Pensione privilegiata, chi e perché: la distinzione fra pubblico e privato
La prima modifica sulla questione è arrivata con la Legge Fornero, nel 2011. Un restyling che ha dirottato la pensione di privilegio (per il settore pubblico) esclusivamente per i lavoratori delle Forze Armate, di Polizia e dell’Arma dei Carabinieri, oltre che dei Vigili del fuoco. Il trattamento spetta sia ai dipendenti che, in caso, ai relativi superstiti. La strategia varia fra ordinaria e tabellare, ma comunque si presume l’irreversibilità dell’invalidità maturata per cause di servizio (in sostanza non può essere soggetta a miglioramento).
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A ogni modo, per far sì di maturare il diritto, la pensione non richiede l’inabilità al servizio. In pratica, anche a seguito di un’invalidità sopraggiunta, un dipendente delle Forze dell’Ordine potrebbe comunque proseguire nel suo lavoro (magari in differente mansione). L’importo è fisso, a seconda di quanto previsto dal tabellario di riferimento e in base all’entità delle lesioni. I casi più gravi riconoscono un 100% di invalidità, mentre la categoria più bassa (l’ottava) corrisponde a un 30%. Per quanto riguarda il settore privato, la prerogativa è l’iscrizione all’Ago (esclusi gli iscritti alla Gestione separata e gli autonomi).