Bonifico parlante per il Bonus facciate: meglio effettuare la compilazione con tutti i crismi. Il rischio è di perdere pesce e piatto.
Due bonus per un’unica necessità: quella di ammodernare la propria abitazione. Prima di tutto il Superbonus del 110%, che nonostante qualche difetto di fabbrica (legato soprattutto alle tempistiche e alle modalità di domanda), rischia una proroga fino al 2023. Quindi il Bonus facciate, pur nella sua esclusività (ne restano fuori interventi che non riguardino esclusivamente la facciata dello stabile intesa in senso generale). Agevolazioni che, a ogni modo, presuppongono una certa procedura nella loro impalcatura di base. Utile ad accedere al bonus e anche a effettuare i vari bonifici.
Ed è qui che possono verificarsi determinate situazioni, rischiose qualora si commettano degli errori. Posto che l’utilità dell’efficientamento energetico e del restauro vale indubbiamente la spesa, le possibilità di commettere qualche passo falso ci sono ma sono ovviamente limitate al campo della poca attenzione ai dettagli. Distrazioni, svarioni, semplici disattenzioni: possiamo chiamarle come vogliamo, fatto sta che può succedere di incorrere in una botola nascosta, arrivando quindi a maturare la possibilità di perdere, oltre ai soldi, anche la detrazione.
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Bonus casa, l’errore da non commettere: sbagliare il bonifico significa guai
Ma cosa può accadere? Il problema potrebbe sorgere nel momento in cui, procedendo all’utilizzo dell’agevolazione del Bonus facciate, si effettui il pagamento per mezzo del bonifico parlante. Si tratta di una detrazione del 90% per quelle spese rientranti sotto la voce del restauro e del recupero edilizio. L’agevolazione, in questo caso, riguarda appunto interventi quali il restauro delle facciate esterne (per immobili in zona A o B). Bonus che richiede un pagamento effettuabile sia tramite bonifico postale ma anche con la possibilità di effettuare un cosiddetto bonifico parlante.
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In questo caso, nel bonifico dovrà risultare (come requisito essenziale) la causale di pagamento accompagnata dal codice fiscale del beneficiario della detrazione. Insieme, occorrerà specificare la Partita Iva (o il codice fiscale) della ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori. Gli estremi di riferimento, richiesti come indicazione sul bonifico, sono quelli della Legge n. 160 del 2019. L’agevolazione verrebbe riconosciuta in ogni caso ma a una condizione: il bonifico, nella sua compilazione, non dovrà precludere l’obbligo di operare la ritenuta d’acconto da parte degli istituti preposti.