Una sentenza della Cassazione rivede diverse prerogative del conto cointestato. E mette a rischio alcuni fattori che finora avevamo dato per scontati.
Quanto può incidere, in termini meramente pratici, una sentenza della Cassazione? Parecchio se non è finalizzata a diramare questioni prettamente giuridiche ma, come in questo caso, va a incidere su una prassi quasi abitudinaria per moltissimi italiani. La pratica del conto cointestato, come abbiamo visto nei giorni scorsi, varia a seconda delle ragioni per le quali si apre. E, soprattutto, per le quali si effettuano movimenti di immissione e prelievo di denaro. L’interrogativo, in questo senso, riguarda sempre le tassazioni e le eventuali detrazioni. Ed è esattamente a metà di questi due aspetti che si inserisce l’ultima disposizione a tema della Corte.
Gli ermellini, infatti, hanno recentemente ribaltato, almeno in parte, la normativa giuridica fin qui vigente, che prevedeva uno “scarico” per intero di un pagamento effettuato con conto cointestato. Il che mette a rischio diverse tipologie di detrazioni fiscali, specie per quanto riguarda i cosiddetti oneri deducibili (ovvero quelle voci di spesa che, in dichiarazione dei redditi, consentono di abbattere l’imponibile Irpef) ma anche le spese detraibili.
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Conto cointestato, brutte notizie: la sentenza della Cassazione
Qui non è questione di spese mirate o versamenti ad hoc. La Corte di Cassazione si è espressa in relazione al caso di un contribuente che aveva eseguito la detrazione dall’Irpef di un versamento per la previdenza complementare. Operazione effettuata con un bonifico da conto cointestato con il proprio coniuge. Un pagamento sul quale è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, in quanto in dichiarazione dei redditi era stato presentato non al 50% ma al 100%. In pratica, l’ente riconosceva solo metà della detrazione, esigendo indietro l’altra metà detratta dall’Irpef.
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All’arrivo della cartella esattoriale, il contribuente ha fatto ricorso ma la sentenza finale non è andata a suo favore. La Commissione tributaria provinciale di Perugia ha decretato la mancata dimostrazione della provenienza e della titolarità esclusiva delle somme. In sostanza, in nome del principio stesso della contitolarità del conto in questione, veniva riconosciuta una capacità dimezzata di detraibilità in dichiarazione. E questo nonostante, come evidenziato da La Legger per Tutti, fosse stata rispettata la prerogativa fondamentale della tracciabilità di spesa (che consente la detraibilità). Un nodo particolarmente intricato.