Sulla maternità facoltativa c’è senza dubbio davvero tanto da dire e da sapere. Ma ecco tutti i dettagli nello specifico.
Oltre alla maternità obbligatoria, che viene erogata, come sempre accade per questi benefit, dall’Inps, il lavoratore può anche richiedere quella facoltativa. Ma di che cosa si tratta? Questa consiste in un periodo di congedo retribuito in percentuale del quale si può beneficiare entro il 12° anno di età del figlio.
Insomma, un’altra forma di aiuto per il genitore lavoratore che non può certo essere sottovalutata e di cui non si può non tenere conto. Ed è per questo che è giusto entrare nel dettaglio e nello specifico per spiegarne alcuni aspetti fondamentali e tutti da analizzare. Perché la curiosità non può non essere tanta, vista l’importanza della tematica.
PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE >>> Mobbing e maternità: come tutelarsi dal datore di lavoro
Innanzitutto va detto che ci si riferisce al congedo parentale al quale il lavoratore con figli ha diritto. Insomma, una vera e propria forma di agevolazione che copre, in particolar modo, in termini assicurativi un periodo di assenza dal lavoro extra e che si va ad aggiungere alla maternità obbligatoria. Un qualcosa di cui possono usufruire le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, ma anche gli iscritti alla Gestione Separata, gli stagionali, i lavoratori dello spettacolo e quelli agricoli.
Entrando nel dettaglio, va detto che la domanda va presentata all’Inps. Ma quanto dura la maternità facoltativa? I genitori che intendono sfruttare questo bonus possono farlo entro il dodicesimo anno di vita del figlio. Nel caso di figlio adottivo invece si può fruire del congedo entro il dodicesimo anno a partire dalla data di ingresso del minore in famiglia. Il periodo massimo di congedo del quale ciascun genitore può fruire corrisponde a 6 mesi.
Insomma, dettagli che non possono sfuggire, come quelli legati all’ammontare dell’indennizzo. Quest’ultimo risponde al 30% della retribuzione giornaliera del lavoratore. Una regola che vale solo i primi 6 anni di vita del figlio. Nel caso si decida di beneficiarne tra i sei e gli otto anni, l’indennità è pari al 30% della retribuzione media solo se il reddito del lavoratore è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo. Il congedo richiesto quando il figlio ha tra gli 8 e i 12 anni non prevede invece alcun indennizzo. Cifre comunque importanti.