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Lavoro e pensioni

Pensioni e prelievo forzoso, il binomio da incubo: quando può succedere

Un’ombra che si leva sui conti dei pensionati ma che necessita obbligatoriamente di determinate condizioni: ecco cos’è e quando scatta il prelievo forzoso.

E’ un’ombra che pesa, quasi come quella della patrimoniale. Il prelievo forzoso sulle pensioni è solo un’eventualità, che avviene solo per determinate ragioni e obbligatoriamente previa informativa emessa all’interessato. Si tratta, in sostanza, di un recupero forzato di somme che potrebbero essere state percepite in maniera indebita. E, in caso, avverrebbe tramite trattenute sulla pensione. A ogni modo, si tratta di casi limite e non sempre peraltro legittimi. Solo in alcuni casi, infatti, si può mettere in pratica una procedura simile.

L’esempio più semplice, è un errore da parte dell’Istituto competente nel calcolo della pensione. E quindi nell’accredito. Se nel ricalcolo dovesse essere notato l’errore, allora l’Inps potrebbe procedere al recupero della somma elargita erroneamente tramite prelievo forzoso. Il problema è che, per chi lo subisce, rischiano di palesarsi degli svantaggi che andrebbero ben oltre la semplice restituzione. Col rischio concreto di pagare per colpe che non si hanno.

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Pensioni e prelievo forzoso, il binomio che fa paura

La natura del problema sorge nel momento in cui si procede al prelievo senza tener conto delle prerogativa legislative. Tale procedura è legittimata solo in alcuni casi, ben regolamentati a norma di legge, che consentono all’Inps di prelevare forzatamente dai vari conti correnti interessati. Innanzitutto il contributo di solidarietà, regolamentato con Legge di Bilancio 2019, e che consente di trattenete un contributo dal conto di coloro che percepiscono assegni superiori ai 10 mila euro annui, per un periodo inizialmente di cinque anni. Ora tre, a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale. Il sistema è quello progressivo, sulla base di cinque fasce reddituali.

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Altri due casi legittimi di prelievo forzoso riguardano le trattenute per il conguaglio (ovvero somme destinate a titolo Irpef per coloro che risultino aver pagato meno tasse del dovuto). E, ancora, il pignoramento della pensione (stabilito a seguito di giudizio) o l’errore di calcolo, nel caso in cui questo sia imputabile al pensionato. Nel caso in cui non si verifichino queste circostanze, il recupero non potrà essere messo in atto. Anche in caso di errore, la responsabilità dev’essere almeno per la maggior parte riconducibile al pensionato. Altrimenti niente prelievo forzoso.

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Damiano Mattana