Importanti novità in arrivo per il calcolo dei permessi legge 104. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.
A partire dagli impegni famigliari, fino ad arrivare a quelli sul posto di lavoro, sono davvero varie le cose a cui dover pensare. In alcuni casi, inoltre, è necessario prestare assistenza ad un proprio famigliare, in quanto non autosufficiente. Una situazione che comporta inevitabilmente delle difficoltà nel riuscire a conciliare la propria vita famigliare con quella lavorativa.
Proprio in tale ambito, quindi, è possibile usufruire di misure ad hoc, come ad esempio i permessi legge 104. Considerati diritti incomprimibili, proprio tale legge consente ad esempio di poter andare in pensione prima del previsto. Ma non solo, l’Inps ha di recente pubblicato attraverso un’apposita circolare delle novità in merito al calcolo dei permessi, in presenza di determinati rapporti lavorativi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.
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Permessi legge 104, attenti alle novità: i chiarimenti dell’INPS
Grazie alla circolare Inps numero 45 del 19/3/2021, l’Inps ha comunicato le nuove formule di calcolo da applicare ai permessi ex Legge 104, in caso di rapporti di lavoro part time di tipo verticale misto. In particolare bisogna fare una distinzione tra lavoro part time con numero di giornate lavorative superiore al 50% dell’orario ordinario, rispetto a quelle con un numero di ore inferiore.
Questo si rende necessario al fine di venire incontro alle necessità sia dei datori di lavoro, oltre che degli stessi lavoratori. Ebbene, solo nel caso in cui si tratti di un monte orario superiore al 50%, si potrà usufruire dei permessi in modo integrale. In caso di orario part time di tipo verticale e di tipo misto fino al 50%, invece, bisognerà applicare il seguente calcolo: orario medio settimanale del lavoratore part-time, diviso l’orario medio settimanale del lavoratore a tempo pieno.
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Il risultato deve essere moltiplicato per tre, arrotondando all’unità inferiore o superiore rispetto al valore di 0,50. Tale riproporzionamento dell’orario dei giorni di permesso, ricordiamo, deve essere effettuato solamente nel caso in cui l‘attività lavorativa sia limitata ad alcuni giorni del mese.