Anche i lavoratori cosiddetti atipici, riceveranno un bonus, pensato all’interno del Decreto Sostegni, per loro
Buona notizia per i lavoratori atipici, anche per loro c’è qualcosa nel Decreto Sostegni. Si parla di indennità forfettarie ed a riferirlo è il ministro, Andrea Orlando, secondo il quale a questi lavoratori, spetterà un bonus una tantum con importo variabile, e che per quasi tutte le categorie equivarrebbe a 2.400,00 euro.
I lavoratori atipici, sarebbero i titolari di contratti di lavoro con delle caratteristiche diverse da quelli più usuali. Il lavoro atipico, sarebbe soprattutto caratterizzato da una più ampia flessibilità al lavoro; esempi, sono rapporto di collaborazione, lavoro a chiamata, buoni lavoro e lavoro di somministrazione.
Pare quindi, che all’interno del Decreto Sostegni ci sia molto spazio, per diverse tipologie di lavoro. Da poco, sono stati annunciati anche i bonus destinati a cultura e lavoratori dello spettacolo.
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Lavoratori atipici: i sostegni spettano a tutti?
I lavoratori atipici a cui spetteranno le indennità, incorporano anche i cosiddetti stagionali. Ma anche per loro ci sono indennizzi all’interno del Decreto. Ma nello specifico, quali lavoratori atipici potranno usufruire del bonus?
Il bonus forfettario di 2.400 euro è previsto per soggetti che hanno beneficiato del bonus 1.000€ riconosciuto con il Decreto Ristori; dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti terminali, qualora abbiano concluso il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Dl, in maniera non volontaria, non titolari di pensione, NASpI e rapporti di lavoro dipendente.
Ancora, lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e con le stesse condizioni di cui sopra; lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione di altri settori, purché nelle stesse date di cui prima, abbiano lavorato per almeno trenta giorni.
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Poi ci sono i lavoratori intermittenti, anche per loro l’obbligo è di trenta giorni dal 1° gennaio 2019 alla data del Decreto; mentre per i lavoratori autonomi senza Partita IVA nello stesso lasso di tempo devono esser stati titolari di contratti autonomi occasionali, ma ora non devono avere un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del Dl. Bonus anche per gli incaricati delle vendite a domicilio che possano mostrare un reddito superiore a 5.000 euro nel 2019 e con Partita IVA.
Per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, ci sono due strade: trenta contributi giornalieri versati nelle date già dette, con reddito non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione o contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato oppure con sette contributi giornalieri versati sempre nelle medesime date.
Infine i lavoratori dipendenti a tempo determinato di turismo e stabilimenti terminali, che possano provare di: titolarità nelle date specificate di almeno un contratto lavorativo a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di almeno 30 giornate. Nel 2018, titolarità di almeno un contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale nei settori di cui prima, con almeno trenta giornate.