Il provvedimento dell’ente sblocca quanto previsto dal decreto Rilancio: il Bonus Investimenti sui crediti d’imposta arriva a doppia scadenza.
Altra data da tenere in attenta considerazione, quella dell’11 marzo 2021, sul calendario dell’Agenzia delle Entrate. Nel provvedimento pubblicato nelle scorse ore, infatti, l’ente ricorda la prassi che regolerà il credito d’imposta per la patrimonializzazione relativo al Bonus investimenti 2021. Un solo tema, ma scadenze diverse: i crediti d’imposta, infatti, seguiranno una differente calendarizzazione a seconda che si tratti di crediti per conferimenti in società o per gli aumenti di capitale.
Per fare domanda toccherà attendere il mese di aprile: a partire dal 12 e fino al 3 maggio, sarà infatti possibile inviare le richieste relative alle istanze da parte degli investitori, per i quali il credito d’imposta sarà del 20%. In seguito, spazio ad altre società che avranno tempo dal prossimo 1 giugno fino al 2 novembre per inoltrare la domanda e accedere quindi al bonus per gli aumenti di capitale, stabilito fra il 30% e il 50%.
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Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sblocca di fatto il Bonus Investimenti pensato (e introdotto) dal decreto Rilancio. Un’agevolazione che consentirà di accedere a un doppio credito d’imposta e che permetterà, grazie a uno stanziamento complessivo di 2 miliardi, di beneficiare di importanti contributi. Nello specifico, prima di tutto un utilizzo in dichiarazione dei redditi 2020 (e successive) fino a esaurimento della possibilità di usufruirne. Inoltre, per aumenti di capitale attraverso la compensazione esterna, con F24, partendo dal giorno dieci dopo l’effettuazione dell’investimento.
Il doppio credito d’imposta è regolato dall’articolo 26 (comma 4) del decreto 34/2020 per quanto riguarda i conferimenti in società. Agli investitori, in tal senso, verrà concesso un bonus del 20% dei conferimenti effettuati per un importo non superiore ai 2 milioni di euro. Inoltre, attraverso il comma 8, si definisce la questione degli aumenti di capitale, con credito d’imposta riconosciuto del 50% sulle perdite oltre il 10% del patrimonio netto. E, di rimando, fino a concorrenza del 30% in base all’aumento di capitale a pagamento.