Iva in ribasso al 10% per le bollette della luce: da quando

L’Agenzia delle Entrate comunica che l’aliquota al 10% verrà applicata per l’Iva sulle bollette della luce condominiali

Iva in ribasso del 10% per le bollette della luce: da quando
Lampadine accese (Fonte foto: web)

Cala dal 22 al 10%, l’Iva agevolata per i condimini residenziali. La quota ridotta va applicata anche alla distribuzione di energia elettrica, per le parti in comune dei condomini formati da unità immobiliari specificamente residenziali. A comunicarlo è l’Unione Nazionale Consumatori dopo essersi confrontata con l’Agenzia delle Entrate.

Il responsabile del settore energetico della UNC, Marco Vignola, ha spiegato le motivazioni di tale mossa: “Gli italiani che abitano in condominio hanno sempre pagato l’Iva al 22% per la luce delle parti comuni come scale, giardino, ascensore, dato che è stata sempre considerata utenza a uso non domestico. Ora, dopo questo interpello, gli amministratori di condominio potranno chiedere l’applicazione dell’Iva agevolata ai loro gestori come uso domestico“.

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Quando l’Iva sull’utenza della luce scende al 10%

A far ulteriore chiarezza sui prossimi movimenti, è proprio l’Agenzia delle Entrate, che risponde all’interpello n.142 del 3 marzo 2021: “prevale una posizione favorevole al riconoscimento dell’aliquota ridotta in contesti esclusivamente residenziali”, leggiamo nel comunicato dell’Ente. Vuol dire che le metà condominiali non sarebbero da considerare come: distinte e autonome rispetto alle proprietà dei condòmini”.

Le parti comuni sono quindi da considerarsi “strumentali all’utilizzazione o al godimento delle parti individuali”, con conseguente aliquota dell’Iva ridotta che va ad inficiare anche sulle forniture dell’energia elettrica, per gli stabili composti esclusivamente da unità immobiliari abitative, quindi da abitazioni private che fanno uso di energia ad uso domestico.

Vignola, conclude la sua spiegazione: “Insomma, con l’espressione uso domestico d’ora in poi non ci si riferisce più alle sole abitazioni familiari ma anche alle parti comuni, come scale, atrio, androne, ascensore, giardino. In tutti questi casi, così come per la pompa dell’acqua o della caldaia, l’Iva passa dal 22 al 10%. E questo principio vale addirittura se fanno parte del condominio anche negozi e uffici, purché completamente indipendenti negli accessi, servizi e utenza elettrica”.

Per quanto riguarda le attività commerciali, le riduzioni scattano soltanto quando esse risultino squisitamente autonome. Vuol dire che se i negozi che compongono l’edificio sono autonomi, anche per quanto riguarda l’energia, quel condominio può dirsi residenziale e fruire della stessa applicazione dell’Iva sulle bollette da pagare.

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