Nuove istruzione INPS sulla cassa integrazione riguardo alla richiesta mai presentata o di domanda inviata e respinta.
Con il messaggio numero 1008 del 9 marzo 2021, arrivano le istruzioni INPS sulle novità introdotte dall’articolo 11 del DL numero 193 del 2020 che proroga la cassa integrazione fino al 31 marzo.
La proroga è connessa con la pandemia e a causa del coronavirus si attuano questi cambiamenti:
La proroga, si riferisce ai documenti relativi a “eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 1° dicembre 2020”.
La proroga riguarda i modelli SR41 e SR43 che invece che entro il 31 dicembre potranno essere inviati entro il 31 marzo.
Nel messaggio numero 1008 del 9 marzo 2021 l’INPS specifica:
“A tal fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline, come riepilogate nell’Allegato n. 1 al presente messaggio”.
Una nuova domanda, invece, deve essere inviata in caso di un accoglimento parziale della domanda di CIG.
Molto è anche ritenuta responsabilità di ciò che farà il datore di lavoro, il quale deve assolutamente mandare all’INPS i dati per il pagamento degli stipendi arretrati. Inoltre essi non dovranno assolutamente inviare due volte la richiesta, ma attendere che questa venga concretizzata nel finale.
La fase conclusiva del lavoro sarà poi svolta dalle strutture territoriali apposite che dovranno rendere concrete le istanze e provvedere alla loro realizzazione e conclusione.