Cessione dei bonus edilizi: meglio farla con una concordanza scritta tra le parti, ecco perché sta già accadendo in Piemonte
La direzione regionale del Piemonte dell’Agenzia delle Entrate, suggerisce la cessione dei bonus edilizi tra condomini con accordo scritto tra le parti, soprattutto per una maggior sicurezza in caso di eventuali controlli. Così, l’Agenzia delle Entrate, risponde ad interpello n. 901-956/2020, per quanto concerne la cessione del bonus facciate, di cui ai commi da 219 a 223 della legge 160/2019 nell’ambito di un condominio minimo.
In via generale, è interesse del proprietario, portare un aggiustamento con manutenzione ai fini di restaurare una facciata, rispristino di fessurazioni, cornicione e altro, che non ha impatto dal punto di dell’efficientamento energetico, e che rispettano le condizioni del “bonus facciate”. E quindi, l’istante incaricato dagli altri proprietari o condomini, potrà esser portata avanti tramite sottoscrizione dei contratti con l’impresa appaltatrice.
Le fatture, vengono intestate per procedere poi col pagamento, con la cessione della detrazione del 90% all’incaricato, trasferendo l’istante della quota residua del 10% rimasta a loro carico.
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Ma quindi, proponendo la sua soluzione, il proprietario addetto è ancora tenuto a presentare la comunicazione dell’opzione? La direzione regionale piemontese suggerisce di rifarsi alle disposizioni ed alcuni documenti. La detrazione spetta per gli edifici situati nella zona A o B, ai sensi del dm 1444/1968, e che gli interventi agevolati sono obbligati a fare riferimento al recupero o restauro della facciata nonché, dal punto di vista soggettivo, che il bonus spetta a tutti i contribuenti, residenti o meno che siano, che sostengono le spese per l’esecuzione dei lavori, indipendentemente dalla tipologia di reddito posseduto.
Quindi, in presenza di condominio minimo non è necessario nominare l’amministrazione anche se il contribuente è obbligato ad indicare che gli interventi sono stati effettuati sulle parti comuni con presentazione di autocertificazione che certifichi i dati catastali e la natura dei lavori.
L’ufficio indica anche la procedura per una corretta compilazione del modello, con richiesta di formalizzare la cessione tramite un accordo nero su bianco tra le parti in causa. Anche essendo in assenza di norme a supporto, l’irrilevanza della forma del contratto resta: anche se conscio del fatto che il trasferimento del bonus tra i proprietari costituisca un limpido rapporto creditorio tra l’istante e gli altri condomini, che il rapporto si estingue con la cessione del credito e che esso rientra tra i rapporti di diritto privato.