La giurisprudenza sul caso si è espressa più volte. Una multa per eccesso di velocità è valida solo nel caso in cui l’identità del trasgressore sia inequivocabilmente certa.
Diciamo la verità, probabilmente l’autovelox è uno dei timori più grandi degli automobilisti. Specie se si è al volante di una vettura che non dispone di uno di quei dispositivi che segnala per tempo la presenza di macchinette accese sulla strada. Certo, il rispetto del limite di velocità è prioritario ma visto che non sempre accade le “fotografie” scattate durante la marcia per sanzionare eventuali infrazioni continua a far paura. Tuttavia, siccome gli autovelox o i photored si trovano esposti all’addiaccio, si potrebbe manifestare qualche eventualità.
Ad esempio, ci si chiede spesso se la multa possa essere comminata ugualmente qualora la fotografia scattata dal dispositivo sia sfocata o comunque poco chiara. Sembra strano ma può accadere, anche perché per poter essere sanzionato, il comportamento di trasgressione necessita di un requisito fondamentale: la leggibilità della targa dell’auto. In sua assenza, la multa non solo non può essere comminata ma, qualora lo fosse per qualche motivo, sarebbe ritenuta nulla.
LEGGI ANCHE >>> Il covid ha abbassato l’aspettativa di vita: lo dice l’Istat
LEGGI ANCHE >>> Il messaggio a cui fare attenzione: il rischio corre su Messenger
Il requisito della targa è essenziale affinché. La giurisprudenza, in merito, si è espressa più volte. Ad esempio nel caso del Giudice di Pace di Voghera che, nel 2020, sentenziò l’illegittimità della contravvenzione comminata con autovelox in quanto le cosiddette risultanze fotografiche non risultavano sufficienti a decretare l’infrazione. In sostanza, non fornivano una prova inconfutabile circa l’avvenuta inadempienza ai limiti di velocità. Al di là del caso specifico, tali circostanze si palesano proprio qualora la targa del veicolo non sia leggibile.
Il verbale, in questi casi, perde automaticamente di valore. Stessa circostanza anche per il Giudice di Pace di Perugia, che nel 2013 decretò l’inefficacia della contestazione nel momento in cui l’identità del trasgressore fosse stata dubbia. In quali casi può accadere? Ad esempio nel caso in cui, al momento dello scatto, fra chi infrange e l’obiettivo di frapponga un ostacolo. Altra circostanza, l’impossibilità di effettuare l’ingrandimento della foto. E la stessa cosa è valida anche per il photored, ovvero la macchinetta che individua chi passa con il semaforo rosso. In questo senso, stare attenti ai limiti e rispettare il codice della strada diventa un obbligo ancora più stringente. Ne va della sicurezza di tutti.