L’Inps ha di recente fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità da seguire per chiedere il riesame delle domande respinte per l’accesso alla nona salvaguardia esodati. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.
Gli esodati hanno avuto tempo fino allo scorso 2 marzo per poter presentare la relativa richiesta nell’ambito della nona salvaguardia pensioni. Quest’ultima, ricordiamo, è rivolta a coloro che sono rimasti esclusi dalla pensione in seguito all’entrata in vigore della riforma Fornero. Ebbene, bisogna sapere che sono state messe a disposizione risorse per circa 2.400 persone, con le domande eccedenti tale numero che non potranno essere prese in considerazione dall’Inps.
A tal proposito l’istituto di previdenza ha reso noto di aver dato il via alla fase di monitoraggio, con molti che si chiedono se sia possibile chiedere il riesame delle domande per la nona salvaguardia. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito. A fornire informazioni dettagliate sulla questione, infatti, ci ha pensato la stessa Inps attraverso una circolare dello scorso 2 marzo.
LEGGI ANCHE >>> Pagamento pensioni di marzo, importanti novità in arrivo: ecco cosa cambia
LEGGI ANCHE >>> Pensionamento: è obbligatorio andarci una volta raggiunti i requisiti?
Pensione esodati, chiedere il riesame delle domande è possibile: i chiarimenti dell’Inps
Grazia alla circolare n° 39 del 2 marzo, l’Inps ha reso noto le istruzioni per le pensioni degli esodati che hanno diritto ad accedere alla nona salvaguardia. A tal proposito è bene ricordare che i termini sono già scaduti lo scorso 2 marzo. Chi non ha provveduto a fare apposita richiesta, pertanto, risulta escluso in automatico. Allo stesso tempo l’istituto di previdenza ha provveduto a chiarire quando è possibile chiedere il riesame in caso di domanda respinta. Ebbene, come si evince dalla stessa circolare:
“Avverso il provvedimento di diniego delle istanze di cui sopra, gli interessati potranno presentare domanda di riesame, presso la Struttura territoriale competente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del predetto provvedimento“. La nona salvaguardia, ricordiamo, è rivolta a determinate categorie di lavoratori, come ad esempio coloro in mobilità; autorizzati al versamento dei contributi volontari; ma anche cessati dal servizio; in congedo straordinario per assistere figli disabili e a termine.