Riprendono i pagamenti dei contributi precedentemente sospesi grazie al decreto Ristori. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le scadenze da rispettare e cosa c’è da sapere in merito.
A causa dell’emergenza Covid l’esecutivo ha deciso di adottare nel corso dell’ultimo anno una serie di restrizioni in modo tale da cercare di contrastare la diffusione del virus. A partire dal coprifuoco, passando per la chiusura di determinate attività, fino ad arrivare all’utilizzo della mascherina, sono davvero tante le cose a cui dover prestare attenzione. Oltre a dover cambiare alcune nostre abitudini, però, bisogna fare i conti con le ripercussioni dal punto di vista economico, con molti imprenditori che si ritrovano a dover fare i conti con un drastico calo del fatturato.
Un impatto alquanto negativo, quello del Covid sull’economia, con molte famiglie che si ritrovano a vivere un momento di crisi finanziario. Proprio per questo motivo sono vari gli incentivi e i bonus erogati nel corso degli ultimi mesi. Ma non solo, al fine di venire incontro alle esigenze dei lavoratori maggiormente colpiti dalla situazione, grazie al decreto Ristori si è deciso di sospendere il pagamento dei contributi. Una concessione che sembra però destinata ad avere ancora poca vita, con le imprese che dovranno provvedere al versamento dei contributi sospesi nel giro di poche settimane. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere.
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Inps, si ritorna a pagare i contributi sospesi: versamenti entro il 16 marzo 2021
Importanti novità in arrivo per tutti coloro che hanno usufruito della sospensione del pagamento dei contributi. Come si evince dal messaggio INPS n. 896 del 2 marzo 2021, infatti, ripartono i versamenti, che potranno essere pagati in un’unica rata, entro il 16 marzo 2021, oppure tramite rateizzazione. In quest’ultimo caso è possibile effettuare i versamenti in massimo 4 rate, con la prima rata la cui scadenza è fissata sempre per il 16 marzo.
È importante ricordare che nel caso in cui si opti per questa soluzione, non sono previsti né sanzioni né interessi. L’importo minimo di ogni rata non può risultare inferiore a 50 euro. Ma non solo, in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, si perde il beneficio della rateazione. È importante, inoltre, ricordare che nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate riscontri l’insussistenza dei requisiti per accedere alla sospensione, potrà procedere anche successivamente con la relativa revoca e l’applicazione di sanzioni.