La crisi economica apre a infiniti scenari di debolezza finanziaria a livello domestico. Ma per Rottamazione ter e Saldo e stralcio c’è l’opzione rateizzazione.
Rottamazione ter e Saldo e stralcio. In attesa che ci si capisca qualcosa in più, probabilmente a partire dalla prossima settimana, la deadline resta quella dell’1 marzo 2021. Al vaglio del governo c’è la proroga, unico vero deterrente al boom esattoriale ma, finché non sarà nero su bianco, alla fine del mese di febbraio resta una potenza di fuoco puntata sui contribuenti. Per le sette rate complessive (cinque per la Rottamazione ter e altre due per il Saldo e stralcio) si parla di una proroga perlomeno fino a fine aprile.
Due mesi, utili per capire come muoversi senza gravare troppo sulle spalle dei contribuenti già sovraccaricati dalla pressione della pandemia e della crisi relativa. Ma, soprattutto, perlopiù ancora invischiati nelle restrizioni delle attività lavorative e con il forte dubbio che la situazione possa prolungarsi ulteriormente durante l’anno in corso. Un clima di incertezza che rende opprimente anche un altro dubbio: cosa succederebbe nel caso non si fosse in grado di saldare le rate rimaste?
A venire in soccorso di chi coltiva questo dubbio, è il Decreto Rilancio (n. 34/2020). Secondo quanto previsto nel dl, infatti, la possibilità di rateizzazione del debito è concessa anche a coloro che non hanno effettuato il saldo delle scadenze del 2019 (o che le abbiano saldate in ritardo). E non solo: la domanda di rateazione potrà essere presentata anche da chi sia decaduto dalla rottamazione precedente o da quelle prima (ovvero nel caso in cui non abbia effettuato il pagamento di 10 rate, pur se non continuative).
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La domanda deve essere necessariamente presentata entro il 31 dicembre 2021 e consentirà una rateizzazione fino a 72 rate qualora gli importi dovuti non superino i 100 mila euro. In caso si vada oltre, invece, andrà presentato all’Agenzia delle Entrate un modello Isee che attesti e comprovi le difficoltà economiche vissute dal debitore.
Non cambia da un punto di vista della dilazione: rate fino a un massimo di 72 (anche crescenti). Per chi non è in grado, invece, possibile rateizzazione di 120 rate (ossia 10 anni) costanti. I moduli di domanda andranno compilati in base al piano di ammortamento scelto e inviati all’Agenzia delle Entrate Riscossione.