Lo sconfinamento, come precisa Bankitalia, è operazione consentita a determinate condizioni. Ma il rischio default si concretizza al maturare di altre.
Quella del conto in rosso è una di quelle eventualità che nessuno vorrebbe mai prendere in considerazione. Eppure è qualcosa che può verificarsi, nonostante gli inviti degli istituti di credito a stare attenti a non scendere sotto la soglia dello zero. Anzi, in realtà sarebbe da evitare di avvicinarvisi perfino. Perché, nel caso questo accada, andrebbero a innescarsi una serie di conseguenze che, sia su un piano burocratico che legislativo, sarebbe meglio non provocare mai. A tracciare un vademecum per i casi di default è l’European Banking Authority (Eba), con un documento che istituisce un regolamento specifico da seguire.
Un concetto, quello di default, che la Banca d’Italia inquadra però su piani differenti rispetto al semplice sconfinamento. Secondo Palazzo Koch, infatti, le banche possono autorizzare i propri clienti a utilizzare il conto anche qualora questo utilizzo significhi oltrepassare le soglie della disponibilità. Purché il tutto avvenga nel rispetto di specifiche policy tracciate dall’istituto di credito.
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Conto in rosso, quando si rischia: i “requisiti” per il default
La differenza sostanziale fra default e sconfinamento sta proprio nella linea di demarcazione tracciata dalla banca: qualora si decida di concedere una dilazione all’utilizzo del credito anche oltre la soglia del meno si parlerà di limite di fido. E con l’aggiornamento della normativa Eba, in questo senso tutto resta com’era: nessuna modifica al concetto di sconfinamento, nessun divieto imposto all’uso di detta pratica. Anzi, l’invito fatto alle banche è a guidare i loro clienti a un percorso assistenziale su queste tematiche, al fine di individuare il confine fra le due connotazioni.
Se lo sconfinamento è pratica consentita a determinate condizioni, il default non è concepito. Per essere classificati sotto tale definizione, occorre maturare determinate condizioni contemporanee: lo sconfinamento, innanzitutto, deve superare la cosiddetta “soglia di rilevanza”, ovvero contemporaneamente quella assoluta e relativa. Secondo “requisito”, i tempi: lo sconfinamento deve andare oltre i 90 giorni di fila (180 giorni in alcuni casi). Lo precisa ancora Bankitalia: “Non è vero che basta uno sconfinamento o un ritardo nei pagamenti per somme anche solo di cento euro per dar automaticamente luogo a una segnalazione a sofferenza“.