Il datore di lavoro, oltre all’invio telematico all’Agenzia delle Entrate, è tenuto all’inoltro del cartaceo della Certificazione Unica al lavoratore. In caso contrario c’è possibilità di sanzioni.
Invio della Certificazione unica (Cu) a termini equiparati dal legislatore. La novità di quest’anno viene immessa dall’Agenzia delle Entrate e riguarda anche i termini di consegna da parte del modello al lavoratore. In sostanza, le procedure da tenere in considerazione riguardano non solo la presentazione del modello ai fini contributivi ma anche la consegna dello stesso da parte del datore di lavoro al lavoratore destinatario. L’invio dovrà essere effettuato sia in via telematica all’Agenzia delle Entrate che in versione cartacea al lavoratore.
Il termine per la consegna al lavoratore è stato fissato al 16 marzo 2021, valido sia per le Certificazioni necessarie al Modello 730/2021 che non. La Certificazione, si precisa, viene rilasciata dal sostituto d’imposta e andrà a certificare i compensi elargiti al lavoratore, sia esso dipendente o autonomo, nell’anno di imposta. Sono comprese anche le ritenute operate sui compensi corrisposti nello stesso anno.
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Certificazione Unica, rischio sanzioni se non arriva al lavoratore
Ora, appurata la necessità da parte del datore di lavoro di rispettare i termini di consegna, va specificato cosa accadrebbe in caso di omissione. Innanzitutto all’adempimento dell’invio telematico della Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate deve necessariamente seguire la versione cartacea al lavoratore. Questo per completezza di informazione al diretto interessato ma anche per non incorrere a possibili provvedimenti sanzionatori. I quali, tuttavia, potrebbero non scattare immediatamente per i datori in omissione.
Il lavoratore, infatti, per prima cosa dovrà provvedere a un sollecito, che potrà avvenire sia per mezzo di raccomandata A/R che tramite PEC. Qualora l’omissione prosegua nel tempo, si potrebbe procedere per solleciti differenti. Resta da dire, tuttavia, che l’omessa consegna da parte del sostituto d’imposta potrebbe comunque essere di per sé sanzionabile in termini di legge (lo prevede il comma 1 art. 11 del Decreto Legislativo 471/97). In questo caso, l’applicazione della sanzione amministrativa va dai 250 ai 2 mila euro.