A fine febbraio si chiude la tregua fiscale. L’Agenzia delle Entrate risponde alle Faq sulle cartelle esattoriali di marzo.
L’attesa riforma fiscale dovrebbe portare in dotazione non solo delle novità ma anche qualche miglioramento nel sistema tutto. Al momento, però, c’è da fronteggiare l’immediata questione delle cartelle esattoriali, con un boom previsto al mese di marzo. A meno che il governo non decida di proseguire sulla via della rottamazione. O, molto più probabile, su quella della sospensione. L’Agenzia delle Entrate, in attesa del decreto Ristori Quinto che renderà più chiara la situazione per i contribuenti, ha quindi tracciato il quadro provvisorio attraverso la sua sezione Faq.
Il tema della sospensione resta quello cardine, ma si parla anche di rateizzazione e di notifica di nuovi debiti. Quella che spaventa più di tutte naturalmente, visto che la sospensione delle cartelle esattoriali ha demandato il re-invio proprio a marzo, con lo spauracchio delle nuove notifiche ad aleggiare sui contribuenti. Un doppio fronte che il governo probabilmente cercherà di evitare.
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Innanzitutto c’è da capire se effettivamente sarà perseguibile la strada della rottamazione. In caso contrario, si riprenderà il discorso sospensione, che allo stato fa pendant con proroga. La tregua fiscale si chiuderà con febbraio, con validità per tutte le scadenze che partono dall’8 marzo 2020. L’Agenzia delle Entrate tenta di rispondere spiegando che, proprio in relazione al periodo di sospensione, non potranno intanto essere notificate nuove cartelle di pagamento. Né “saranno inviati accertamenti per debiti nuovi nemmeno tramite posta elettronica certificata“.
Per quanto riguarda i pagamenti, la stessa Agenzia spiega che per quelle in scadenza al 31 marzo, potrà essere richiesta la rateizzazione entro il 28 febbraio 2021. Altra questione, il rispetto delle scadenze e l’eventuale conciliazione con la Rottamazione-ter e Saldo e stralcio entro l’1 di marzo. In questo caso, precisa l’Agenzia delle Entrate, “è possibile utilizzare i bollettini contenuti nella ‘Comunicazione delle somme dovute’“. In effetti, il dl Rilancio “ammette la possibilità di chiedere la rateizzazione dei debiti oggetto” di tali disposizioni. Per i quali, si precisa, il contribuente è stato soggetto a decadimento del “beneficio della Definizione agevolata, non avendo pagato puntualmente le rate scadute nel 2019“.