L’Agenzia delle Entrate prevede una nuova modulistica e nuove procedure di inserimento ma le agevolazioni del Bonus affitti resta sostanzialmente quella del Dl Rilancio.
Bonus affitti per chi incassa, non per chi paga. E questo per una ragione ben precisa: l’incentivo per gli affitti presuppone che vi sia stata una riduzione, o comunque un’agevolazione, negli importi ricevuti dagli affittuari. Il contributo da 1.200 euro massimo, è quindi pensato per i proprietari di immobili disposti a concedere riduzioni del canone di affitto. Uno stanziamento che può essere utilizzato in due modi: innanzitutto come cessione a terzi sotto forma di credito d’imposta, anche parziale. Altro sistema, l’utilizzo diretto.
Per quanto riguarda la cessione a terzi, l’operazione può essere effettuata tramite soggetti intermediari, i quali possono essere soggetti terzi (come banche o altri enti) da indicare nel decreto costitutivo del bonus. Per usufruire del beneficio la procedura resta sostanzialmente la stessa, con tempistiche per la presentazione con deadline al 31 dicembre 2021.
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L’Agenzia delle Entrate ha recentemente presentato un nuovo modulo, comunicata con provvedimento del 12 febbraio. Per usufruire del Bonus affitti, la prima novità introdotta dall’ente è relativa alla proroga del credito d’imposta sulle locazioni commerciali, la cui data ultima è stata spostata al prossimo 30 aprile. I destinatari del provvedimento sono le imprese turistiche e ricettive, fra le quali enti intermediari come le agenzie di viaggio, ovvero le imprese più colpite dalla crisi economica innescata dal coronavirus.
Anche la compilazione del modulo si rinnova leggermente. Il codice fiscale di chi beneficia del Bonus affitti andrà inserito nella sezione “Dati del cedente” o in quella “Dati relativi al rappresentante” qualora l’inserimento venga effettuato da soggetti terzi. Andrà poi specificata la natura del credito d’imposta che verrà ceduta, nell’apposita sezione “Tipologia di credito ceduto”. Infine l’ammontare del credito maturato e quello ceduto, oltre alla tipologia di contratto. Quest’ultima opzione solo nel caso si faccia riferimento al Bonus affitti del dl Rilancio.