Per cattivo pagatore si intende un soggetto che ha richiesto a una banca o a un istituto finanziario un prestito, e che si trovi in difficoltà con il pagamento delle rate del finanziamento ottenuto.
Ci sono diverse definizioni per il cattivo pagatore. Per esso si può intendere:
Si diventa cattivo debitore quando il debitore viene segnalato dalla propria banca al CRIF, in quanto in ritardo di almeno due mesi nel pagamento delle rate del finanziamento, ovvero nel caso in cui durante la durata del finanziamento non risultino saldate più di due rate previste dal piano di ammortamento.
Dal 1 gennaio 2021 è entrato però in vigore il Regolamento UE delegato n. 171/2018 della Commissione Europea del 2017 che integra l’art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013, riguardante le norme di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato per le banche i gruppi bancari, SIM e gruppi SIM.
Tale documento prevede regole più stringenti rispetto a quelli attuali per essere considerati debitori in stato di default. Infatti per essere considerato cattivo pagatore basterà un arretrato rilevante superiore a 500 euro per uno o più finanziamenti, che rappresenti l’1% del totale delle esposizioni bancarie.
Per le persone fisiche e le PMI l’importo viene ridotto a 100 euro. Per tale motivo i soggetti o le imprese nono avranno più margini disponibili sulle linee di credito per poter compensare gli inadempimenti ed evitare il default. Di conseguenza basterà il default in un solo finanziamento per passare in default su tutte le esposizioni bancarie.
Il SIC, Sistema di Informazione Creditizie, raccoglie le informazioni sui finanziamenti richiesti ed erogati a privati e imprese da parte di banche o società finanziarie.
Il SIC è una sorta di banca dati che raccoglie e gestisce tutte le informazioni in merito ai finanziamenti in modo tale da valutare l’affidabilità creditizia dei soggetti che vogliono ricorrere al credito. Lo scopo del SIC infatti non è quello di bollare più persone possibile come cattivo pagatore, ma semmai quello di raccogliere e archiviare informazioni in modo che la banca, una volta che un soggetto faccia richiesta di finanziamento, riesca a stabilire l’affidabilità creditoria del cliente e quindi possa decidere più lucidamente se concedere il finanziamento oppure rifiutarlo. Questo database viene aggiornato regolarmente, ogni mese infatti le banche inviano le informazioni riguardo ai finanziamenti concessi al SIC, in particolare se il debitore ha pagato la rata entro la scadenza o in ritardo, se ha saltato prestiti pregressi o ha estinto il debito.
I SIC italiani sono privati, gestiti da persone giuridiche o enti e non c’entrano con la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. I più importanti sono:
La visura, chiamata comunemente Visura Cattivo Pagatore è il documento riepilogativo contenente le segnalazioni fatte dagli istituti bancari o finanziari concernenti i comportamenti di pagamento adottati dalle persone fisiche e giuridiche in relazione ai finanziamenti richiesti e ottenuti.
Se un soggetto vuole avere informazioni riguardo al suo stato di solvibilità e se è considerato cattivo pagatore, dovrà fare richiesta alla Visura Centrale Rischi compilando il relativo modulo e poi inviarlo al SIC di suo interesse. Contemporaneamente dovrà inviare copia del codice fiscale e del documento d’identità in corso di validità.
Si potrà inviare la prima richiesta in qualunque momento, mentre per inviare una richiesta successiva si dovrà attendere il decorso di almeno 90 giorni dalla prima. Infatti tutte le richieste che non rispettano questo termine di tre mesi non verranno prese in considerazione da parte delle SIC di riferimento.
Tutti i dati archiviati presso i SIC vengono cancellati automaticamente a determinate scadenze e condizioni:
Il cattivo pagatore può risultare anche all’estero, infatti con il cross-bording transnazionale i dati contenuti nelle banche dati circolano tra SIC italiani ed esteri. Di conseguenza quando un soggetto che vive all’estero si recherà presso una filiale per chiedere un finanziamento, questa potrà fare richiesta per visionare la situazione creditoria del soggetto stesso nel paese d’origine, e così valutare il suo stato di solvibilità per la concessione del finanziamento.
La Banca d’Italia gestisce la Centrale dei Rischi, cioè un database dove “le banche e le società finanziarie vi registrano le informazioni sui crediti e le garanzie concessi a tutti i loro clienti, sia quelli che non sono in regola con i pagamenti sia quelli che lo sono.”
I dati restano nella CR per tre anni e in questo lasso di tempo vengono costantemente aggiornati. “Inoltre i dati della Centrale dei rischi (CR) sono uno degli elementi che le banche e le società finanziarie considerano per valutare il merito di credito dei clienti; non vi è un automatismo rispetto alla decisione di concedere o meno un finanziamento”.
L’accesso a questi dati è gratuito attraverso le proprie credenziali SPID o CNS. In caso non si disponga di una identità digitale si dovrà fare richiesta a una delle filiali della Banca d’Italia tramite PEC, posta ordinaria o recandosi agli sportelli.
Un cattivo pagatore non potrà chiedere nuovi finanziamenti, potrà però ovviare a tale limitazione chiedendo la cessione del quinto dello stipendio o della pensione.
Inoltre potrà essere inserito nel Registro dei protesti. Ciò comporta che la banca non rinnoverà o ritirerà la carta di credito prima della scadenza del cattivo pagatore. Inoltre la banca può decidere di rifiutare l’apertura di un conto corrente o del rilascio del libretto degli assegni.
Il garante è colui che va in soccorso del cattivo pagatore. Infatti, nel caso in cui il debitore sia moroso nel pagamento delle rate, la banca provvederà a richiedere il pagamento direttamente al garante, il quale non si potrà esimere. Per essere considerato idoneo, il garante deve possedere tre caratteristiche: