Alla proroga di sospensione delle attività di riscossione, non si accodano gli avvisi bonari, per loro, vale la scadenza del D.L.
Tutti i pagamenti legati a cartelle e altri atti emessi dall’Agenzia delle entrate-riscossione, sono sospesi fino al prossimo 28 febbraio. Essi, devono essere comunque effettuati entro fine marzo, sospensione che non riguarda anche gli avvisi bonari. Il D.L. 7/2021 ha di fatto, prorogato la sospensione dell’attività di riscossione da parte dell’Agenzia delle entrate-riscossione, al 28 febbraio, mentre la prima data era fissata al 31 gennaio. Non si potranno quindi notificare nuove cartelle, avvisi di addebito INPS ed avvisi di accertamento.
Sospesi anche tutti i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021. I versamenti sospesi hanno l’obbligo di essere effettuati entro il mese successivo la scadenza del periodo di sospensione, quindi il 31 marzo. Per quanto riguarda i soggetti che abbiano residenza, sede legale o operativa in Comuni attualmente in “zona rossa”, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
Per queste motivazioni, il nuovo decreto proroga in ulterior modo la sospensione dell’attività di riscossione, disposta a causa dell’art. 68 del D.L. 18/2020, poi ulteriormente prorogato dai decreti successivi.
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La proroga, non tocca gli avvisi bonari, cioè quelli che nel D.L. 34/2020, decreto Rilancio, avevano ammesso la proroga dei pagamenti, anche tramite rateazione. Secondo l’art.144 del decreto Rilancio, l’emissione in bonus per i contribuenti con pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020 delle somme richieste tramite le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato e del controllo formale.
Questi versamenti erano considerati tempestivi, se arrivati entro il 16 settembre 2020. I versamenti sospesi, da effettuare entro tale data, potevano essere effettuati anche:
Infine, tali pagamenti, da ricordare, non entrano nel merito della proroga al 28 febbraio della sospensione dell’attività di riscossione, come conferma l’Agenzia delle Entrate stessa.